Annullamento procedimento disciplinare a seguito di abrogazione reato, per cui dipendente aveva ricevuto sentenza di condanna e sanzione disciplinare
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiIn data odierna è stata formulata all’Ufficio tributi e all’Agenzia delle Entrate, una richiesta di annullamento in autotutela di una cartella esattoriale relativa ad un ruolo TARI 2014 per una attività di ristorazione. In particolare, il contribuente sostiene che in data 27.06.2011 cedeva in comodato d’uso gratuito l’immobile cui si riferisce la Tari, oggetto delle suddette cartelle di pagamento, al comodatario XXXXX s.a.s. di XXXXX & C., ed in pari data il relativo contratto veniva registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e che già in data 28.08.2014 veniva segnalata l’errata notifica nei suoi confronti degli avvisi Tari indicando specificamente l’esatto destinatario in XXXXXXXXXXX(il documento allegato riporta in calce il protocollo comunale ). Il YYYYYY (destinatario di tutti gli avvisi bonari e di accertamento TARI, di cui parte ricevuti materialmente dal figlio accomodatario) socio accomodante della società XXXXXXXX, mentre il socio accomandatario è il Sig. XXXXXXXXX (figlio di YYYYYYYYY). Si chiede se il Comune, opportunamente, dovrebbe procedere all’annullamento di tale cartella esattoriale al fine di evitare aggravi per l’Ente, o sia significativo il fatto che il nucleo familiare risieda nello stesso immobile dell’attività di ristorazione, che gli avvisi di accertamento nel corso degli anni siano stati ricevuti da i vari componenti della famiglia indifferentemente, che per un anno il socio accomandante ha versato quota parte del tributo TARI dovuto.
Premesso che un eventuale diniego all’annullamento in autotutela non è atto autonomamente impugnabile (Corte Costituzionale 181/2017), in generale si ritiene che gli avvisi bonari e di accertamento andassero rivolti in prima istanza alla società. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 C.C. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. Pertanto, si suggerisce di non annullare in autotutela la cartella.
30 gennaio 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1461, sintomo n. 1547
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
TAR Campania, Napoli, Sezione V – Sentenza 16 dicembre 2024, n. 7116
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Corte di cassazione - ordinanza 115/2025
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