Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2025): disponibili 4.1 milioni di euro
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta del Dott. Andrea Antognoni
QuesitiSi chiede quale sia la normativa che disciplina la riassegnazione ai Comuni emettitori di 0,70€ per ogni CIE rilasciata, se sia prevista una destinazione vincolata della somma riassegnata o se l'ufficio può disporne liberamente, ad esempio per l'acquisto di materiale informatico o di cancelleria.
Non risulta alcun vincolo. La carta di identità elettronica è stata prevista dall’art.10, comma 3 del D.L. 78/2015 che rinviava ad un successivo decreto ministeriale attuativo, per la definizione delle modalità tecniche di emissione, adottato il 23/12/2015 (G.U. n. 302 del 30/12/2015). Il successivo decreto ministeriale 25/05/2016 (G.U. n.139 del 16/06/2016) ha definito l’ammontare del corrispettivo a carico del richiedente la C.I.E., fissandolo in € 16,79. A tale importo, spettante allo Stato, si aggiungono i diritti fissi e di segreteria, che spettano invece al comune, ai sensi della L. 604/1962 e dell’art. 10, comma 12-ter del d.l. 8/1993, pari a complessivi € 5,42. Il comune, purché non versi in condizioni di deficitarietà strutturale, può ridurre o azzerare con deliberazione della giunta comunale le somme ad esso spettanti, ai sensi dell’art.2, comma 15, della legge 15/05/1997, n. 127. Infine il decreto ministeriale del 11/04/2007 ha definito le modalità di riassegnazione ai comuni delle somme derivanti dal rilascio della C.I.E., quantificandole in € 0,70 per ogni carta di identità rilasciata dal comune stesso, con riversamento trimestrale. Come detto, nessun vincolo di utilizzo di tali somme risulta dalla normativa vigente.
30 Gennaio 2023 Andrea Antognoni
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2473, sintomo n. 2501
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Matteo Barbero
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Tar Campania, sentenza n. 4314
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