Il Comune deve provare il cambio di destinazione d'uso per ordinare la demolizione di opere in un sottotetto
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiNell'ambito delle attività finalizzate alla determinazione dell'avanzo accantonato e vincolato presunto al 31.12.2022 al fine di applicare al bilancio di previsione quote dello stesso, si chiede conferma di quanto segue:
- È possibile accantonare o vincolare una parte dell’avanzo per coprire una parte dei costi relativi alla TARI alla luce del fatto che l'importo delle spese relative al servizio sembrano essere lievitate al punto da risultare troppo gravose per i contribuenti?
- In caso di risposta positiva, si chiede se è più opportuno inserire queste somme fra quelle accantonate o fra quelle vincolate;
- Si chiede inoltre se è possibile applicare questa quota al bilancio di previsione 2023/2025 posto che è il primo anno di accantonamento/vincolo di somme
- Si Chiede se questa somma deve essere considerata in parte spesa come partecipazione dell’amministrazione ai costi TARI o se può essere portata in diminuzione delle entrate, posto che verrà considerata all’interno del PEF come quota a riduzione delle spese.
In materia di Tari vige l’obbligo di copertura integrale dei costi mediante le tariffe applicate agli utenti. Pertanto, l’operazione ipotizzata deve essere valutata prima alla luce della disciplina di tale tributo e poi dal punto di vista contabile. In questa seconda prospettiva, un’eventuale quota potrebbe essere accantonata e applicata al primo anno del bilancio dell’anno successivo, ma solo dopo l'approvazione del rendiconto della gestione.
27 gennaio 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4451, sintomo n. 4503
Tar Campania - sentenza n. 3874/2025
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 18 aprile 2025, n. 51 e comunicato stampa
Consiglio di Stato, Sezione VII – Sentenza 27 febbraio 2025, n. 1710
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