Cremazione resti mortali non completamente mineralizzati

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

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Salma Inumata in campo comune da esumare (Ordinaria) per scadenza dei termini. I Resti mortali, qualora non completamente mineralizzati, saranno avviati alla cremazione - riduzione in cenere, previo assenso dei familiari. Il familiare diretto, ha chiesto l'affido a casa delle ceneri derivanti dai resti mortali. Questo affido, in Regione Lombardia (Legge Regionale) e in altri comuni posti in altre Regioni viene praticato.

Quesito: La Legge Regione Piemonte non prevede tale caso, ma neanche lo vieta, pertanto, in base alle sentenze e all'applicazione prevista in altre Regioni, è possibile fare tale affidamento senza incorrere in eventuali ricorsi?

Risposta

Nella Regione Piemonte è vigente la Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 ad oggetto. “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”, modificata dall'art. 51 della legge Regione n. 3 del 11.03.2015, la quale prevede che l’autorizzazione alla cremazione sia regolata dal DPR 10/9/1990, n. 285, mentre rinvia alla Legge  130/2001 la disciplina dell'affidamento e la dispersione ceneri tramite il disposto dell’art. 2 comma 5 che recita: “L’affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

La Regione Piemonte nel 2010 rilasciò il Parere n. 69 – Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n.  285/1990 chiarendo che “la  lettura  del  Capo  XVI  del  vigente  Regolamento  di  polizia  mortuaria  induce  a  privilegiare  la  tesi  che  richieste  di  affido  o  dispersione  di  ceneri  derivanti  da  cremazione,  a  seguito  di  esumazioni  o  estumulazioni,  non  possono  essere  accolte,  in  quanto  rappresentanti  volontà  del  defunto  difformi  dalla  sepoltura  inizialmente  scelta  all’atto  del  decesso.  Gli  interventi  del  coniuge o dei parenti devono essere letti come interpreti coerenti della volontà del defunto”.

Tale parere, mai smentito dai competenti uffici regionali anche dopo le modifiche apportate dalla L.R. 3/2015, è stato confermato indirettamente con una recente risposta indirizzata al Comune di Biandrate che riaffermando la competenza statale in materia di disposizioni del proprio corpo, precisa che la L.R. Piemonte non prevede alcuna norma transitoria volta a disciplinare il periodo anteriore alla entrata in vigore della medesima.

Da tale affermazione, purtroppo, si desume l’impossibilità di procedere con l’affidamento e la dispersione di ceneri provenienti da cremazione di resti mortali per i quali quindi resta la possibilità di tumulazione in cimitero o la collocazione nel cinerario comune, forma di conservazione indistinta, che non si configura come dispersione nell’elemento naturale terra, che prescinde dalla manifestazione di volontà in tal senso espressa in vita dal defunto.

A disposizione per eventuali chiarimenti saluto cordialmente

27 gennaio 2023           Lorella Capezzali

 

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Scritto il 01/02/2023 , da Capezzali Lorella

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