Consultazione della Commissione europea sulla mobilità per l’apprendimento nello Spazio europeo: un’opportunità per tutti.
Agenzia per la Coesione Territoriale – 1 marzo 2023
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiA seguito di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis tramite ordinanza, emanata dal Tribunale ordinario di Roma, l’avvocato dei ricorrenti fornisce a questo ente, unitamente agli atti presentati per il ricorso, ulteriori atti integrativi al fine di storicizzare l’iter di ogni singolo ricorrente nonché gli atti di matrimonio, divorzio e nascita dei figli minori dei ricorrenti, di cui richiede la trascrizione.
Tutti gli eventi oggetto degli atti presentati sono avvenuti in Brasile e gli atti originali presentano regolare apposizione di Apostille brasiliana, ma vengono respinti da questo ente in quanto ritenuti privi di legalizzazione sulla traduzione. L’avvocato controbatte richiamando la disposizione della legge portoghese (Stato in cui è stata eseguita la traduzione) in base alla quale si ritiene sufficiente, mediante atto pubblico, l’attestazione della conformità della traduzione, come dettato da Regolamento europeo 1191/2016. A nostro avviso persiste il vizio di forma sulla traduzione in quanto nella parte finale dell’atto pubblico si evince che la traduzione allegata è stata firmata dal traduttore e dall’avvocato, ma la firma di quest’ultimo non è stata posta sulla traduzione ma sulla stessa attestazione.
Pertanto si chiede conferma della fondatezza o meno della pretesa del legale e se sia possibile accettare una traduzione/legalizzazione fatta in uno Stato Europeo di un atto originale avvenuto in uno Stato extraeuropeo.
La prima domanda che occorre porsi è se la traduzione di un atto di stato civile formato in uno stato straniero possa essere effettuata da un traduttore giurato sito in altro Stato e la risposta ci può essere fornita unicamente dall’art. 22 del Dpr. 396/2000 che recita come segue:
“Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformita' al testo straniero.”
Nell’individuare tra le modalità accettabili la certificazione della traduzione ad opera di un traduttore ufficiale, il legislatore non specifica che quest’ultimo debba operare nel luogo in cui l’atto è stato formato; ciò lascia presupporre la possibilità che il traduttore ufficiale possa essere anche di uno stato terzo.
Per quanto concerne il ruolo dell’avvocato, dal sito dell’Ambasciata d’Italia in Lisbona emerge che in Portogallo la traduzione può anche essere certificata da un notaio o da un avvocato. Quindi formalmente la traduzione è corretta, ma occorre chiedersi se la firma dell’avvocato innanzi al quale il traduttore ha prestato giuramento debba essere legalizzata. Riguardo alla necessità che la firma dell’avvocato sia munita di apostille ho alcune riserve dovute alle previsioni del regolamento europeo 1191/2016, il quale estende l’esenzione da apostille agli atti pubblici tra cui sono appunto annoverati le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, i visti per la data certa e le autenticazioni di firme apposte su una scrittura privata. Ritengo che in tale categoria di documenti possa rientrare la firma del traduttore giurato che dichiara l’ufficialità della traduzione o la firma dell’autorità che autentica la firma del traduttore sulla scrittura privata, perché di scrittura privata trattasi se consideriamo la traduzione a sé stante.
Per i motivi sopra esposti ritengo che la firma dell’avvocato portoghese non debba essere munita di apostille.
26 gennaio 2022 Grazia Benini
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Risposta del Dott. Andrea Antognoni
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