Atto di morte di un cittadino non residente deceduto in un'abitazione sita nel comune

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
30 Gennaio 2023

Ai fini dell'inserimento di un atto di morte di un cittadino non residente deceduto in un'abitazione sita nel comune, si chiede se la constatazione di decesso dei medici del 118 intervenuti sul luogo consenta di inserire l'atto in parte II serie B o se si debba procedere con l'inserimento in parte I.

Risposta

In linea generale si può affermare che:

  • nella Parte I vengono iscritti gli atti relativi a decessi avvenuti presso una privata abitazione o in albergo o locale pubblico e che sono formati a seguito di dichiarazione di un congiunto o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata dal decesso (articolo 72 comma 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396);
  • nella Parte II - Serie A vengono trascritti gli atti di morte di cittadini residenti nel Comune ma occasionalmente deceduti in altro Comune (dove l’atto è stato iscritto in Parte I);
  • nella Parte II - Serie B sono iscritti gli atti relativi a decessi avvenuti nel Comune in ospedali, collegi, istituti, gli atti relativi alle comunicazioni pervenute ad opera di magistrati o polizia giudiziaria;
  • nella Parte II - Serie C, formata da fogli interamente in bianco, vengono trascritti tutti gli altri atti compresi quelli pervenuti dall’estero, le sentenze di morte presunta, i decessi avvenuti durante viaggi in mare, gli atti relativi alle comunicazioni dei capistazione per le morti avvenute in treno e quelli relativi alle comunicazioni da parte dei comandanti di aerei o di aeroporti, e gli atti formati in Parte II – Serie B nel Comune dove è avvenuto il decesso e relativi a cittadini residenti nel Comune.

 

Pertanto per il caso descritto se il decesso è avvenuto presso un’abitazione privata, indipendentemente che si tratti di un soggetto residente o meno e non trattandosi di morte violenta (non vi è l’intervento dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurezza), l’atto di morte andrà formato dall’Ufficiale dello Stato Civile in Parte I tramite dichiarazione da parte di un congiunto o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Siccome è un soggetto non residente una volta formato l’atto dovrà poi essere inviato al Comune di residenza per la successiva trascrizione nei registri dello stato civile nella Parte II – Serie A.

Si ricorda che la situazione di morte violenta si determina ogniqualvolta il decesso sia causato da un fatto violento indipendentemente dal luogo dell’evento, anche puramente accidentale, quale può essere un infortunio o un incidente, che può comportare il rilevamento sul cadavere di traumi o ferite di un qualche genere e che la notizia del decesso, completa delle generalità del defunto e le circostanze del decesso, pervenga all’ufficiale dello stato civile tramite apposita comunicazione di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un magistrato.

25 Gennaio 2023          Andrea Dallatomasina

 

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