Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul DDL Concorrenza: rafforzare trasparenza, competitività ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 4 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiIl Comune ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023 a gennaio 2021. Trattandosi di un piccolo comune il piano, in assenza di fatti corruttivi, è confermato per ulteriori due anni. Considerato che nel 2022 è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione, si chiede se il Comune può confermare, nell'anno 2023, il proprio piano 2021-2023 oppure se la conferma deve essere integrata con le modifiche previste nel Piano nazionale anticorruzione 2022.
Come noto, per gli enti locali la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è attualmente svolta mediante il nuovo strumento di programmazione, c.d. PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione), previsto dall’art. 6, comma 1, L. n. 80/2021.
Il PIAO, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, è stato dettagliato:
- per l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022;
- per la definizione dei contenuti, dal D.M. 30 giugno 2022 n. 132.
Le amministrazioni pubbliche con non più di cinquanta dipendenti (quale, si ritiene che sia, ai fini della risposta al quesito posto, l’ente richiedente considerato che viene specificato che si tratta di un “piccolo comune”), in particolare, sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti dall’art. 6 del D.M. 132/2022, che prevede delle modalità semplificate per l'adozione del PIAO.
Tali modalità, definite dall’articolo 6 del D.M. stabilisce che tali amministrazioni procedono alle attività in materia di rischi corruttivi e trasparenza (articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) relative alla mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
a) autorizzazione/concessione;
b) contratti pubblici;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
d) concorsi e prove selettive;
e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione in questione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.
Pertanto, così come stabilito dalla normativa summenzionata e precisato dal par. 10.1.2 del PNA 2023-2025 adottato da ANAC, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione del PIAO che doveva avvenire nel corso del 2022, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo, e ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e che sono indicate nella tabella 6 del medesimo PNA.
24 gennaio 2023 Alessandro Rizzo
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