Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiDue cittadine del Belgio vorrebbero prendere la residenza in questo Comune e forse istituire una convivenza di fatto. Una cittadina è molto anziana, 95 anni, ed è titolare di un immobile, ha un’assicurazione sanitaria e percepisce una pensione. L’altra cittadina è una donna giovane, priva di reddito fisso, coperta dall’assicurazione sanitaria dell’altra signora e iscritta nel comune belga a carico di quest’ultima in coabitazione legale. Si chiede quanto segue:
Per la prima iscrizione anagrafica di un cittadino comunitario occorre, come è noto, la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 30/2007. In particolare, se si tratta di cittadino non lavoratore, occorre la dimostrazione del possesso di risorse economiche sufficienti secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U. n. 286/1998 (importo annuo dell’assegno sociale) e di un titolo di copertura dei rischi sanitari. Secondo le prime istruzioni ministeriali, il requisito della disponibilità delle risorse economiche doveva essere soddisfatto personalmente dal cittadino dell’Unione; tuttavia, secondo l’orientamento della Corte di giustizia (sentenza 23.3.2006 -causa C-408/03) e secondo le Linee Guida della commissione europea, le risorse economiche possono essere personali o messe a disposizione da terzi; questo aspetto è stato ribadito dalla circolare n. 18/2009 del Ministero dell’interno. Pertanto, la signora anziana può mettere a disposizione dell’altra signora, priva di reddito fisso, le risorse economiche; tuttavia occorre accertare se tali risorse sono sufficienti per entrambe, tenendo conto di quanto precisato dal Ministero dell’interno nella circolare sopracitata :“La nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi”. Ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, c. 3, lett. b) e c) del d. lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva”.
Premesso ciò, occorrerebbe capire cosa desiderano fare le due signore. Certamente non compete all'ufficiale di anagrafe dare consigli o orientare le persone su una questione personalissima e molto delicata come sono i rapporti personali, quale per esempio l’istituzione di una convivenza di fatto.
Ricordo comunque che, ai sensi dell'art. 1 comma 36 della L. n. 76/2016, "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile".
Dunque, i requisiti per costituire la convivenza di fatto sono la maggiore età (e nel caso specifico ci siamo ampiamente!), la convivenza (ossia la coabitazione “qualificata”), elemento oggettivo - da accertare, i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (elemento soggettivo), e, infine, l'assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Per la convivenza di fatto, a differenza che per la costituzione dell'unione civile, non è previsto l'accertamento relativo alla capacità di agire delle parti; infatti, per la costituzione dell'unione civile l'art. 70 bis d.P.R. n. 396/2000 al comma 1 secondo cpv. dispone che "Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76"; fra tali cause impeditive figura l’interdizione di una delle parti per infermità di mente. In sostanza, nel caso dell'unione civile le parti dichiarano di non avere cause impeditive. Nella dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto tale dichiarazione non è prevista: le due parti devono invece dichiarare:
- di essere residenti e coabitanti ad un determinato indirizzo;
- di essere unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- di non essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone.
Pertanto, l'ufficiale di anagrafe recepirà tale dichiarazione, disporrà gli accertamenti finalizzati a verificare la dimora abituale all'indirizzo dichiarato e la coabitazione, ma non dovrà disporre indagini finalizzate ad accertare la capacità di agire delle persone.
Pertanto riguardo alla seconda domanda, ossia se "Tale questione può essere disciplinata istituendo una convivenza di fatto", sinceramente non è chiaro a quale questione ci si riferisca. Ripeto che non compete all'ufficiale di anagrafe individuare la soluzione a determinate problematiche private: saranno le interessate a decidere se costituire o meno una convivenza di fatto, sulla base della loro situazione concreta e del rapporto che le lega.
Per costituire la convivenza di fatto, la cui richiesta verosimilmente sarà avanzata al momento della dichiarazione di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero (ma può essere fatta anche successivamente) è necessario che le interessate dichiarino congiuntamente quanto sopra specificato; la documentazione da allegare è la stessa prevista per ogni comunitario che trasferisce la residenza dall'estero (quindi, passaporto o carta di identità valida per l'espatrio e documentazione comprovante il possesso dei requisiti; ricordo che il possesso dei requisiti va dichiarato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, ma può essere comprovato anche successivamente, purché entro il termine di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica).
All'ultima domanda la risposta non può che essere fornita dalla Asl competente.
Consiglio comunque di verificare attentamente la tipologia di copertura assicurativa della signora più anziana. Vi sono delle indicazioni molto utili fornite da una circolare del Ministero della salute del 3.8.2007, che riepilogo sinteticamente di seguito:
L’assicurazione privata deve avere i seguenti requisiti:
- essere valida in Italia;
- prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (è bene per questo aspetto chiarire che nessuna polizza riesce a coprire tutti i rischi, ma è necessario che siano coperti tutti i rischi più frequenti);
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, tel., fax, ecc.)
Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.
20 gennaio 2023 Liliana Palmieri
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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