Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede se sia possibile stabilire la residenza in un immobile di categoria catastale A/5 con rendita 84,96.
Non vi è alcun ostacolo, nella normativa anagrafica, a "stabilire la residenza" in un immobile di categoria catastale A/5. Non solo non esiste alcun ostacolo, ma addirittura il Ministero dell'interno, nella celeberrima circolare n.8/1995, ha ribadito in maniera esemplare che l'iscrizione anagrafica deve essere disposta nel luogo di dimora abituale, a prescindere dalla natura dell'alloggio; perciò, che si tratti di una villa sfarzosa, piuttosto che di una baracca, una roulotte o una grotta, non importa! Ciò che conta è che la persona dimori abitualmente all'indirizzo dichiarato. Riporto di seguito alcuni passaggi della circolare citata:
"Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza, [...] è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes. [...] In pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico:
Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell'ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovverosia l'effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall'ufficiale di anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale - accoglimento o meno - della richiesta di iscrizione anagrafica.
A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l'esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l'acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non può certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente:
Un simile comportamento adottato dall'ufficiale di anagrafe è censurabile non solo avuto riguardo alla legislazione anagrafica, ma, oltretutto, alla luce del disposto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni:
In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale".
20 gennaio 2023 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2454, sintomo n. 2482
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Ambrogio Fichera
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