Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIl Consolato ha inviato un atto di nascita di soggetto maschio tra i 18-45 anni da trascrivere in 2b, con relativo Cons01 di iscrizione all'AIRE. Sorgono però dei dubbi in merito all’inserimento del cittadino nelle liste di leva. La normativa disciplina chiaramente l’inserimento dei nuovi cittadini italiani in caso di acquisto della cittadinanza e consente di aggiungere dopo il 30 Aprile solo i soggetti che hanno acquistato la cittadinanza nell’anno corrente, ma nel caso in esame il cittadino risulta italiano dalla nascita. Essendo chiusa la lista leva del 2007, nella quale teoricamente dovrebbe essere inserito il cittadino, e trattandosi di una prima iscrizione, si chiede pertanto come gestire il caso.
La base normativa alla quale riferirsi per la gestione delle liste comunali di leva è il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, con particolare riguardo agli articoli da 1086 a 1108; e inoltre il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”, con particolare riguardo agli articoli da 1931 a 1938.
In sintesi, "le amministrazioni comunali, in tempo utile rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, compilano le schede personali” (articolo 1086 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90); non c'è dunque una data valida per tutti i Comuni per procedere alla acquisizione degli estratti di nascita degli iscrivendi, ciascun ufficio si organizza come ritiene meglio. In ogni caso, alla richiesta di emissione dei documenti finalizzati alla formazione della lista di leva occorre corrispondere (articolo 1089 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) indipendentemente da cosa "suggerisce" il calendario.
La lista va pubblicata dal 1° al 15 febbraio e include i residenti al 31 gennaio (articolo 1935 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66); al 1° gennaio precedente si affigge il manifesto informativo sulla formazione della lista (articolo 1932 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Nel corso del mese di febbraio vengono recepite tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentati per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano. Nel mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e le annotazioni conseguenti alle osservazioni, dichiarazioni e reclami (articolo 1936 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Entro il 10 aprile si trasmette al Distretto la lista e di solito gli estratti rimangono in custodia presso il Comune come allegati alla "copia" della lista qui depositata.
Nel caso descritto il cittadino potrà essere inserito nella lista di leva della classe in corso (2005) quale “aggiunto” ripartendo dal numero “1” per gli aggiunti.
I riferimenti normativi da seguire sono contenuti negli articoli 1103 e 1108 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Tale ultima disposizione (articolo 1108) prevede espressamente che:
“1. In tutti i casi in cui, ai sensi del codice, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta.
2. I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.
3. Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita”.
20 Gennaio 2023 Andrea Dallatomasina
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Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
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