Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAllego la circolare del Ministero dell'Interno del 09.01.2023, dove ho evidenziato in giallo il chiarimento 3. Viene detto che "Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all' ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto".
Questa è la pagina di Finanza locale dove ho scaricato la circolare:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-9-gennaio-2023
Ritengo assurda tale interpretazione, che punisce come sempre i piccoli comuni, dove gli amministratori, con senso civico e di responsabilità hanno deliberato di stabilire un compenso inferiore a quanto concesso dalla legge e premia invece i comuni nei quali viene già erogato l’importo massimo consentito, ponendo a carico dello Stato il differenziale per adeguarlo al nuovo massimale.
Volevo avere una vostra conferma sulla interpretazione della circolare. Grazie
La posizione espressa dal Ministero nella citata circolare recante chiarimenti, sebbene coerente con la finalità perseguita dalla legge di bilancio nel prevedere l’aumento delle indennità di carica, condivisibile o meno sul piano dell’opportunità nell’attuale contesto storico di crisi economico-sociale, d’altra parte non risponde ai principi di sana gestione della spendita delle risorse pubbliche invocata in più occasioni dalle varie Sezioni di controllo della Corte dei conti in relazione ai bilanci comunali ed ai principi di autonomia amministrativa sanciti sia dalla Costituzione che dal TUOEL a favore degli enti locali.
Anche sul piano letterale l’interpretazione non appare pienamente convincente atteso che il comma 586 dell’art.1 della legge n. 234/2021 prevede il contributo statale “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585”, facendo, quindi, riferimento ad un onere che si aggiunge a quello a carico del bilancio comunale.
Anche il DM MEF del 30 giugno 2022, disponendo che i comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”, fa riferimento all’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere, quest’ultimo, come detto, aggiuntivo rispetto a quello a carico dei comuni.
Peraltro, posto che il DM n. 119 del 2000 non è stato abrogato, resta ferma la facoltà ex art.11 del citato Regolamento di ridurre le indennità. Pertanto, ove si determini la riduzione, questa dovrebbe comportare una riduzione dell’indennità solo sulla parte a carico dell’ente locale (senza alcuna rilevanza sulla parte a carico statale) oppure sia sulla parte a carico comunale sia su quella a carico ministeriale, con riduzione in tale ipotesi del contributo statale in proporzione alle due parti e non a totale carico del bilancio comunale.
Si aggiunge che il chiarimento intervenuto dopo oltre un anno dall’entrata in vigore delle norme e ad oltre sei mesi del DM attuativo e delle note metodologiche, ovviamente, crea problemi di bilancio agli enti locali, per cui sarebbe stato auspicabile una diffusione, al massimo, entro i termini di variazione di bilancio degli enti stessi per l’esercizio 2022 e non a esercizio finanziario chiuso.
Le suddette riflessioni e le più che condivisibili considerazioni espresse nel quesito, tuttavia, se non veicolate e difese in sede parlamentare, stimolando o proponendo ove occorresse anche interventi normativi correttivi o di diverso chiarimento interpretativo, non avranno alcun valore pratico rispetto alla posizione ministeriale.
19 gennaio 2023 Eugenio De Carlo
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