Premessa La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto diversi meccanismi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione, in parte applicabili anche agli enti locali. Questi ultimi sono chiamati a scelte non facili in tempi brevissimi. Vediamo perché.
La disciplina Il comma 227 della legge 197/2022 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione. Viene però stabilito un regime differenziato per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali, oltre agli enti di previdenza privati); per tali carichi l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l’abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all’art. 27, comma 6, della L. n. 689/1981. Restano inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.
Le opzioni per gli enti locali Il comma 229, inoltre, dà facoltà agli enti locali di disporre la non applicazione delle disposizioni in esame sui carichi iscritti a ruolo di propria competenza, attraverso l’adozione di un provvedimento entro il 31 gennaio 2023, da comunicarsi entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle forme indicate dalla stessa Agenzia. La norma prevede che tale provvedimento sia approvato “nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti”, aprendo quindi la questione se la competenza appartenga, per gli enti locali, alla Giunta o al Consiglio. Al riguardo, si ritiene più corretto un provvedimento consiliare (vedi, in allegato, un fac-simile semplificato di schema di delibera), anche se non si condivide l’indicazione maggioritaria circa una sua pretesa natura regolamentare. La norma sembra lasciare aperte solo due opzioni (stralcio o non stralcio), anche se in alcuni casi potrebbe valere la pena di definire soluzioni intermedie (stralcio solo a determinate condizioni, analogamente a quanto avvenuto in passato quando a pesare è stata la posizione reddituale del contribuente). L’approvazione del provvedimento di diniego comporta comunque la possibilità del debitore di accedere, ma a diverse condizioni, alla rottamazione prevista dal successivo comma 231. Tale norma prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30 del d.p.r. n. 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. È bene precisare che i due istituti si applicano solo ai carichi affidati all’agente della riscossione e non a quelli affidati ad altri soggetti o gestiti direttamente dagli enti creditori.
Le conseguenze I tempi per decidere sullo stralcio sono stretti e la scelta è tutt’altro che scontata, considerato anche il principio della “indisponibilità dell’obbligazione tributaria”, sebbene qui derogato per espressa previsione di legge. Inoltre, occorre considerare la parziale sovrapposizione fra le due misure, per cui non deliberare entro il 31 gennaio l’esclusione dello stralcio parziale potrebbe essere rischioso. In tal caso, infatti, l’ente perderebbe una parte dei propri crediti (sempre per legge, beninteso) per i quali, in caso di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata, potrebbe ottenere almeno il pagamento da parte del debitore delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. In pratica, senza deliberare il diniego si rischia di esporre l’ente ad un danno.
Conclusioni Si consiglia, quindi, estrema attenzione al combinato disposto delle due discipline, effettuando una valutazione molto approfondita delle conseguenze di ciascuna sulla situazione specifica dell’ente.
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