Cremazione di cadavere, dopo riesumazione, di persona deceduta da due anni

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti

Regione Abruzzo: si chiede se sia possibile, dopo la riesumazione, procedere alla cremazione di cadavere per persona deceduta da meno di cinque anni, esattamente da due anni.

Risposta

Dando per presupposta la conoscenza dei principali riferimenti normativi statali sul tema, nell’ambito regionale si richiama la L.R. 10 agosto 2012, n. 41 recante la “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” (approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 123/2 del 31 luglio 2012, pubblicata nel BURA 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 agosto 2012), successivamente modificata in alcuni punti.

Al riguardo, si rimanda alla lettura del secondo comma dell’art. 27 della citata e vigente legge regionale (che si riporta, di seguito, per pronta consultazione) la quale non sembra frapporre impedimenti espressi rispetto alla richiesta formulata nel quesito, ferma restando la necessità che venga predisposta un’autorizzazione comunale all’esumazione straordinaria. Si rinvia, inoltre, alla consultazione dell’allegata circolare.

 

Art. 27
(Esumazione ed estumulazione straordinarie)

1. In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall’Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall’Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell’Autorità giudiziaria. 

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990

3. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa. 

4. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa. 

5. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

16 gennaio 2023           Elena Conte

 

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Scritto il 18/01/2023 , da Conte Elena
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