Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiNello statuto del costituendo consorzio tra comuni per la gestione dei servizi sociali d'ambito, tra gli organi, per il funzionamento, è previsto il consiglio di amministrazione che sarà costituito da persone che abbiano i requisiti per la candidatura a consigliere comunale. E' fatto divieto a far parte del consiglio di amministrazione a coloro che ricoprano la carica di sindaco, assessore e consigliere comunale. E' legittima tale previsione o contrasta con norme vigenti ed eventualmente quali?
Gli articoli 30 (Convenzioni), 31 (Consorzi) e 32 (Unioni) del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.O.EE.LL.), D.lgs. 18/08/2000, n. 267, delineano le varie forme di aggregazione attraverso cui gli enti locali possono svolgere funzioni e servizi con un grado associativo via via crescente.
Il Consorzio è un ente pubblico strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia statutaria e regolamentare. Inoltre, il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio – assistenziali di competenza dei Comuni e ne garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Più in generale, il Consorzio, esercita le funzioni in materia socio assistenziale che, di competenza o spettanza dei singoli Comuni consorziati, gli vengano da questi delegate, trasferite o comunque affidate nei modi e forme di legge.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l’organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell’attività̀ dell’Ente. Esso compie, nel rispetto degli indirizzi sanciti dall’Assemblea consortile, tutti gli atti di amministrazione e di controllo che non siano devoluti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi. Di consueto, il Consiglio di Amministrazione ha la competenza ad adottare, su proposta del direttore, il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale, le variazioni al bilancio ed il rendiconto di gestione, per poi sottoporli all’approvazione dell’Assemblea.
In altre parole, il Consiglio d’amministrazione può essere considerato come organo dotato di funzioni programmatoria di dettaglio dell’attività del Consorzio. La sua funzione corrisponde in qualche modo a quella della Giunta comunale.
Ciò detto, i consigli di amministrazione sono composti da componenti scelti con procedura pubblica, in qualche modo espressione delle istanze programmatiche delle singole amministrazioni. Quindi, il consiglio del consorzio è l’organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell’attività dell’Ente, eletto dall’assemblea consortile fuori dal proprio seno. I componenti del consiglio di amministrazione dovrebbero possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni impegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell’associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.
Inoltre, i consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.
Stante quanto sopra descritto, la risposta al quesito va dapprima cercata nell’ambito della disciplina frutto dell’autonomia statutaria. Ciò detto, pur nel rispetto delle prerogative statutarie, l’eventuale scelta di escludere dalla partecipazione alla selezione per la nomina del Consiglio di amministrazione coloro che ricoprano una carica di sindaco, assessore e consigliere comunale appare poco conforme ai principi di massima partecipazione alle procedure di nomina, insiti nell’ordinamento giuridico-amministrativo italiano.
Si aggiunga che tale ordinamento già prevede eventuali cause legali di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità e di decadenza che incidono in vario modo sull’incarico da consigliere di amministrazione, residuando la possibilità, nell’ambito dell’autonomia statutaria o regolamentare, di individuare eventuali criteri preferenziali di competenza, di tipo professionale o di capacità ulteriori a quelli da consigliere comunale, evitando di inserire sbarramenti all’accesso alla procedura di nomina.
In conclusione, nel rispetto della massima partecipazione possibile, si potranno valutare autonomamente eventuali situazioni patologiche dei candidati, anche in base al D.lgs. 39/2013 e per eventuali conflitti di interesse tra chi abbia, ade esempio, deleghe gestionali dirette e, contestualmente, incarichi da consigliere di amministrazione nella stessa materia di cui si occupa il consorzio.
9 gennaio 2023 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2434, sintomo n. 2507
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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