Autorizzazione alla cremazione

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
12 Gennaio 2023

Alla luce dell’integrazione normativa apportata dagli artt. 16 bis- ter – quater della L.R. Calabria n.40/2022, si chiede se l'autorizzazione alla cremazione possa essere concessa solo con firma autenticata o anche con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. Calabria n.48/2019 e s.m.i.

Risposta

 In data 20 maggio 2022, ad opera della Legge n. 51 (in G.U. 20/05/2022 n. 117) è stata ottenuta la conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (in G.U. 21/03/2022 n. 67), con la quale sono state introdotte alcune modifiche all’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.

Di seguito si riporta il testo approvato:

Art. 36-bis del D.L. 21/2022 come introdotto dalla legge di conversione in legge n.51/2022
(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa).

1. In considerazione dell’incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché’ allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell’ufficiale di stato civile degli enti locali, all’articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Dalla lettura di tale testo si evidenzia che le pratiche in questione riguardano l’attività dell’ufficiale di stato civile e che tali integrazioni aggiunte impattano sul comma 2 dell’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, introducendo la possibilità che la volontà alla cremazione, resa dal coniuge o dai parenti, possa risultare da sottoscrizione autenticata da notaio o pubblici ufficiali abilitati o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà giusta l’art. 47 d.p.r. n.445/2000.

Ora, con l’articolo 36-bis citato, lo Stato ribadisce (con legge) la competenza piena dell’ufficiale di stato civile per le autorizzazioni alla cremazione (alla dispersione già la competenza era piena dell’ufficiale di stato civile in forza dell’articolo 2 della Legge n. 130/2001).

Ebbene, si constata che il comma 1 dell’art. 16 ter della Legge regionale calabrese menzionata nel quesito rinvia, con riferimento all’autorizzazione per la cremazione, alle “modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001”.

Al riguardo, si ricordi, comunque che la legge n. 130/2001 non ragiona, per i familiari aventi titolo, di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quanto di processo verbale. Infatti, di una dichiarazione sostitutiva vi era cenno nella circolare telegrafica del Min. Interno n. 37 del 1/9/2004; oltretutto, il citato Dicastero si riferì ad un parere reso dall’Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica.

Orbene, parte della dottrina sostiene sul punto che:

  • sul D.P.R. n. 285/1990 così novellato prevarrebbe pur sempre la Legge n. 130/2001, a fortiori se recepita negli ordinamenti regionali di servizi funebri, necroscopici e cimiteriali;
  • la novella al D.P.R. n.285/1990 ha natura di legge, che, dopo tutto, per criterio temporale e rango nella tassonomia dell’ordinamento italiano, essendo successiva, integra, nella parte del procedimento autorizzativo/manifestazione della volontà, la precedente Legge n. 130/2001 (a cui rinvia la citata normativa calabrese).

Quindi, qualora si aderisca alla tesi interpretativa sopra descritta la risposta al quesito è che l’autorizzazione alla cremazione possa essere acquisita anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

9 Gennaio 2023            Elena Conte

 

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