Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl settore Opere Pubbliche dell’Ente ha effettuato delle prenotazioni di impegno senza comunicare che tali prenotazioni dovessero essere spostate all’anno 2023 con la relativa determina di esigibilità. Ad oggi tali prenotazioni risultano nell’anno 2022 ma dovrebbero essere trasferite nell’anno 2023. Si chiede se normativamente ciò sia possibile, magari in esercizio provvisorio senza il riaccertamento ordinario dei residui.
La modifica della esigibilità (variazione di esigibilità) di un impegno di spesa - ovvero anche di una prenotazione di spesa (nota) - comporta una variazione di bilancio, con contestuale costituzione del fondo pluriennale vincolato; detta variazione:
1) qualora venga adottata entro il termine dell'esercizio, è di competenza dirigenziale (del responsabile del servizio finanziario ovvero del responsabile della spesa, se previsto dal regolamento dell'ente), ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lettera b);
2) qualora sia adottata dopo la chiusura dell'esercizio, e comunque entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è attribuita alla competenza della giunta comunale (articolo 3, comma 4, ottavo periodo, del d. lgs. n. 118/2011; articolo175, comma 5-bis, lettera e), del TUEL).
Tranne che per il periodo temporale in cui è consentito adottare l'atto di variazione e per il soggetto competente ad adottare tale atto, per il resto le due fattispecie elencate sono del tutto identiche: esse rispondono ad esigenze gestionali volte a rispettare il principio della competenza finanziaria potenziata, e pur comportando delle variazioni di bilancio non necessitano del parere dell'organo di revisione, prescritto solamente per le variazioni di competenza consiliare o per quelle per le quali tale parere sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili (articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2, del TUEL).
La ricordata fattispecie di variazione di esigibilità da effettuare con delibera della giunta non va confusa con il riaccertamento parziale di cui al paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2: quest'ultima operazione, di competenza del responsabile del servizio finanziario e per la quale è richiesto il parere dell'organo di revisione, è ammessa unicamente in due casi: per consentire la corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario ovvero per consentire la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità e che debbono essere contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa (come nel caso dei contributi a rendicontazione)
Relativamente alla medesima fattispecie (variazione di esigibilità disposta dalla giunta comunale) si evidenzia inoltre che la stessa trova di norma collocazione all'interno della delibera del riaccertamento ordinario dei residui; qualora però l'ente, nelle more del riaccertamento ordinario, si trovi nella necessità di dover imputare correttamente una spesa nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, la giunta potrà adottare la delibera per la variazione di esigibilità dell'impegno (o della prenotazione di spesa) risultante nel bilancio dell'esercizio ormai chiuso, variazione consistente nella medesima variazione che avrebbe potuto essere adottata, entro il 31 dicembre, dal responsabile finanziario (o dal responsabile della spesa): di tale delibera si dovrà comunque tenere conto in sede di adozione della successiva delibera relativa al riaccertamento ordinario, ai fini della definitiva determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio precedente, che deve sempre coincidere con quello di entrata dell’anno successivo.
Alla luce delle considerazioni come sopra riepilogate la risposta alla domanda posta con il quesito è positiva, e ciò vale anche nel caso in cui l’ente si trovi in esercizio provvisorio, nel quale le limitazioni gestionali previste dall’ordinamento contabile sono riferite agli stanziamenti di spesa del bilancio gestito provvisoriamente, mentre non riguardano gli impegni (e le prenotazioni) regolarmente assunti nell’esercizio precedente, ivi compresi quelli eventualmente reimputati.
9 Gennaio 2023 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4417, sintomo n. 4471
(nota) il paragrafo 5.4.11 del principio contabile applicato n. 4/2 precisa che la prenotazione di spesa relativa ad investimenti per lavori pubblici legittima la costituzione del fondo pluriennale vincolato.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
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