Contratti d'appalto di fornitura e servizi - Obbligo di registrazione.

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Gennaio 2023

Si chiede per quali contratti d'appalto di fornitura e servizi sussista l'obbligo di registrazione. A titolo esemplificativo, un contratto di appalto concernente un servizio di pulizie di valore superiore a 100.000 euro è soggetto a registrazione?

Risposta

Tutti i contratti rogati o autenticati da pubblico ufficiale (nel caso del Comune dal segretario comunale rogante ai sensi dell’art. 97 TUOEL) a prescindere dal relativo valore o importo sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia dell’Entrate e al pagamento della relativa imposta di registro ai sensi del Dpr n. 131 del 1986 (in particolare articolo 1 della Tabella, articolo 2, parte seconda della Tariffa e articolo 9, parte prima della Tariffa), in misura fissa al tempo della registrazione vigente.

Anche nel caso in cui il contratto abbia la forma di scrittura privata è soggetto a registrazione ed alla relativa imposta, in misura variabile in base al valore (3% in base all’importo contrattuale o quella vigente al momento della registrazione). Sono, invece, soggette a registrazione solo in caso d’uso, le scritture private non autenticate:

-che non hanno carattere patrimoniale;

-le cui disposizioni sono tutte soggette ad Iva;

-quando l’ammontare dell’imposta dovuta sarebbe inferiore a 200 euro (salvo che trattasi di contratti di locazione, affitto o comodato di beni immobili, sempre soggetti a registrazione in termine fisso).

L’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l'obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.”.

Inoltre, l'articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene in genere che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull'imposta di registro, poiché riguardano la gestione patrimoniale e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui l’Ente stipuli.

10 gennaio 2022           Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2433, sintomo n. 2506

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