Tar Puglia - Bari Sezione II - Sentenza 11 dicembre 2017, n. 1289

Servizi Comunali Procedimenti amministrativi
di Ferrara Dario
15 Gennaio 2018

MASSIMA 

Deve essere annullato per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento l’avviso pubblico pubblicato dal Comune per la formazione di un elenco di avvocati cui attingere per l’affidamento d’incarichi legali non specifica infatti quali sono, ai fini del controllo di adeguatezza del compenso, i criteri di misurazione dell’importanza dell’attività e il limite superato il quale un compenso potrebbe essere giudicato non rispettoso del decoro della professione: ne consegue che l’unico giudizio del Comune suscettibile di un sindacato di legittimità sarebbe quello che, stante il principio di economicità, lo obbligherebbe a scegliere l’offerta al prezzo più basso, in contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico e i parametri indicati dall’articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO

 Niente appalto sui singoli incarichi di difesa ma il Comune non può aggiudicarli a chi offre di meno

 Valgono le regole del contratto d’opera e non dei servizi legali per formare l’elenco di avvocati cui affidare i mandati, ma è l’interesse pubblico che impone di specificare l’adeguatezza del compenso

 Non deve bandire un appalto il Comune che vuole formare un elenco di avvocati ai quali affidare singoli incarichi di difesa dell’ente in contenzioso di varia natura. Ma ciò non significa che potrà poi attribuire il mandato al legale che offre di meno: si applicano sì le regole del contratto d’opera perché l’iniziativa non rientra nei servizi legali, tuttavia è l’interesse pubblico a imporre che l’avviso pubblicato dall’amministrazione specifichi quali sono i criteri in base ai quali si misura l’importanza dell’incarico, in modo da poter controllare l’adeguatezza del compenso. È quanto emerge dalla sentenza 1289/17, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Puglia: una pronuncia di grande attualità, in tempi di amministrazioni che chiedono servizi gratuiti ai professionisti.

 

Eccesso di potere

Accolto il ricorso della camera amministrativa distrettuale: l’avviso pubblico del Comune risulta annullato per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. L’appalto è escluso perché la difesa in giudizio risulta aleatoria: non si possono predeterminare aspetti fondamentali della prestazione, dal tempo al costo. È vero, nella specie l’elenco di avvocati risulta suddiviso per materie - civile, lavoro, tributario, amministrativo e penale - e i candidati devono comprovare l’appartenenza all’area prescelta indicando esperienze professionali e partecipazione a corsi, stage e convegni. Ma è davvero poco perché l’articolo 7 del decreto legislativo 165/01 delinea un incarico fiduciario che l’amministrazione deve affidare a un esperto davvero specializzato, da ritenersi tale in base a titoli.

 

Azione e controllo

La specializzazione richiesta nell’avviso dell’ente, invece, è un mero criterio di orientamento che non soddisfa l’oggettività dei criteri necessaria nelle selezioni pubbliche. Troppo generico appare pure all’adeguatezza del compenso in relazione al decoro della professione, mentre l’azione amministrativa deve essere controllata anche quando prevede l’attribuzione di incarichi fiduciari. In soldoni: il Comune finirebbe per dare il mandato a chi offre di meno fra i cinque avvocati interpellati pescando dall’elenco. Spese compensate.

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