Tar Lazio - Roma, Sezione II bis - Sentenza 11 gennaio 2018, n. 297

Servizi Comunali Abusi edilizi
di Ferrara Dario
15 Gennaio 2018

MASSIMA

 Deve ritenersi illegittimo il silenzio serbato dal Comune sulla diffida presentata dall’amministratore condominiale contro i lavori realizzati al piano terra dell’edificio che interessano i muri maestri del fabbricato, dovendosi ritenere che l’ente locale, in quanto titolare del potere di vigilanza sul territorio e di repressione degli abusi edilizi, debba concludere entro sessanta giorni il procedimento con un provvedimento espresso di fronte all’istanza che rientra a pieno titolo nel potere dell’amministratore di compiere atti conservativi nei confronti del condomini.

 

ARTICOLO

 

Il Comune deve rispondere in sessanta giorni al condominio che sospetta abusi sui muri maestri

Illegittimo il silenzio serbato dall’ente, che è titolare del potere di vigilanza sul territorio, dopo la diffida sui magazzini al piano terra dell’edificio accorpati senza assenso e trasformati in negozi

 

 

Illegittimo. Così è il silenzio serbato dal Comune dopo la diffida del condominio che denuncia lavori al piano terra dell’edificio: quattro magazzini sono stati accorpati senza l’assenso dell’ente di gestione per essere trasformati in negozi. E i lavori hanno interessato i muri maestri dell’edificio, ciò che non fa dormire sonni tranquilli all’amministratore condominiale. Il rappresentante dell’ente di gestrione ha senz’altro titolo a denunciare l’abuso all’ente locale, che in quanto titolare del potere di vigilanza sul territorio deve rispondere all’istanza emettendo un provvedimento ad hoc entro sessanta giorni. È quanto emerge dalla sentenza 297/18, pubblicata l’11 gennaio dalla sezione seconda bis del Tar Lazio.

 

Atti conservativi

Sbaglia il Comune a ignorare la diffida dell’amministratore, che è legittimato ad agire ex articoli 1130 e 1131 Cc: l’iniziativa rientra nel potere di compiere atti conservativi nei confronti del fabbricato. Il condominio non contesta la legittimità di una singola Scia ma i lavori svolti a monte: si sospetta che siano stati realizzati senza permesso di costruire mentre incidono sulle strutture portanti dell’edificio. In capo all’amministrazione locale è costituito il potere di reprimere gli abusi edilizi e non c’è dubbio che anche il vicino di casa che teme violazioni delle norme urbanistiche possa denunciarle al Comune. L’amministratore condominiale ha dunque facoltà di rivolgersi al giudice contro l’inerzia dell’ente locale, che ha invece il preciso obbligo di portare a termine il procedimento. Non resta che pagare le spese processuali.

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