Procedimento disciplinare nella PA: servono segnalazioni concrete
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 13620 - 21 maggio 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiRichiesta disciplina da applicare nelle giornate rosse da calendario al personale turnista della polizia municipale nelle giornate del 08/12 e del 26/12.
In particolare si chiede se, in caso di assenza, sia necessario prendere un giorno di ferie.
Ove, in relazione all’orario di servizio adottato, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o 7, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata, come sopra evidenziato), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio.
In proposito si evidenzia che l’eventuale scelta di escludere dalla organizzazione per turni le giornate festive infrasettimanali non è in alcun modo imposta, prevista o comunque consentita dalla disciplina contrattuale.
Infatti, secondo la più coerente e corretta applicazione dell’istituto di cui all’art. 23 del CCNL del 21 maggio 2018, l’orario di lavoro del personale inserito nell’organizzazione del lavoro per turni ricomprende necessariamente anche le domeniche (fermo restando l’obbligo di garantire al lavoratore che presta la sua attività di domenica il recupero del riposo settimanale in altro giorno, secondo il turno assegnato) e le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale (cfr. orientamento applicativo CFL117a o RAL 790 pubblicato sul sito istituzionale www.aranagenzia.it - Orientamenti applicativi contratti ex comparto confluito in "Funzioni locali" – Regioni ed Autonomie Locali – Orario di lavoro - Attività prestata in giorno festivo).
Ciò detto, la giornata festiva infrasettimanale per il lavoratore turnista deve essere considerata una giornata lavorativa ordinaria a tutti gli effetti. Pertanto, se il lavoratore in tale giornata non rende la prestazione, la sua assenza deve essere giustificata attraverso la riconduzione della stessa ad uno dei diversi istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale (malattia, ferie, ecc.).
In tal senso si è espressa anche l’ARAN nell’orientamento applicativo RAL_1959 del 1° marzo 2018, con il quale è stato ribadito che se il turno è articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.
3 gennaio 2023 F.to Avv. Elena Conte
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