MASSIMA
La responsabilità del proprietario dell'area su cui sono abbandonati rifiuti, il quale non sia autore dell'abbandono, può essere affermata dimostrando (sulla base delle circostanze concrete) che la condizione di degrado ambientale determinatasi è dovuta a specifici suoi comportamenti disattenti od omissivi. In queste specifica prospettiva, la colpa può ritenersi consistere nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, atte ad impedire che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Interno - Comunicato del 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: