Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dr. Paolo Dolci
QuesitiSi chiede di sapere se un Comune che ha dichiarato il dissesto finanziario a dicembre 2019 e che ha ottenuto l'approvazione da parte del Ministero del Bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022, è ancora obbligato ad iscrivere nel bilancio di previsione, parte spesa, la previsione del disavanzo di amministrazione approvato nel rendiconto di gestione 2017 mediante ripiano in 30 rate annuali di euro 35.000,00 circa.
Si presume che il citato piano di rientro trentennale sia riferito al disavanzo straordinario di amministrazione determinato dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e che tale disavanzo abbia contribuito allo stato di insolvenza giuridico-finanziaria che ha condotto al dissesto finanziario dell’ente.
L’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero dell’Interno comporta, inevitabilmente, l’assenza di disavanzo in quanto precedentemente assorbito nella massa passiva e coperto dalle operazioni di liquidazione e pagamento dell’organo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 256 del d.lgs. 267/2000. Conseguentemente non sussiste più la necessità di accantonamento di spese correnti a copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario, salvo diversamente stabilito in sede di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
dott. Paolo Dolci 29 dicembre 2022
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4409 sintomo n. 4463
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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