Conteggio ore di straordinario personale stabilizzato art. 57 co. 3 bis DL 104/2020, nel monte ore dipendenti tempo determinato
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiVista la sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021 in data 16/11/2022, si chiede se debbano essere corrisposti, a titolo di arretrato, gli importi inerenti allo straordinario elettorale non riguardante elezioni comunali. In caso di risposta affermativa, si domanda se si possa richiedere alla Prefettura il relativo rimborso.
Con la circolare del Dipartimento degli Affari interni e Territoriali del Ministero dell’Interno n. 94/2022 (prot. n. 21326 del 30.8.2022), è stato precisato che le amministrazioni nel predisporre la rendicontazione per il lavoro straordinario del personale impiegato nelle operazioni elettorali del 25 settembre 2022, da trasmettere entro il termine perentorio del 25 gennaio 2023, devono tenere conto dei riflessi applicativi del CCNL funzioni locali 2019-2022, la cui ipotesi di accordo era stata siglata alla data della circolare.
Pertanto, non vi sono dubbi che per le consultazioni elettorali svoltesi nel 2022 sia possibile includere nella rendicontazione ai fini del rimborso anche le differenze derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL.
Chi scrive esprime perplessità in ordine alla possibilità di corrispondere gli arretrati per le consultazioni svoltesi negli anni precedenti atteso che si tratta di somme che vengono anticipate dall’amministrazione che poi riceverà il rimborso sulla base di rendicontazioni che sono sottoposte ad un vincolo di perentorietà temporale. Per maggiori certezze si suggerisce di inoltrare richiesta ai competenti uffici del ministero dell’Interno.
dott. Angelo Maria Savazzi 27 dicembre 2022
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5223 sintomo n. 5333
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Modello personalizzabile
Modello personalizzabile
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: