Finanziamento attività socioeducative minori anno 2025 – Riapertura dei termini
Dipartimento per le politiche della famiglia – 28 maggio 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se sia legittimo autorizzare l'apertura di una Sala del Commiato all'interno di una Chiesa non utilizzata per le funzioni di culto ma non sconsacrata.
In linea generale e semplificando, la sala del commiato è un locale di ampie dimensioni presso il quale può avvenire l’estremo saluto al defunto con cerimonie laiche preliminari alla chiesa prima della sepoltura. Se la sala del commiato è all’interno della casa funeraria è possibile rendere l’ultimo saluto in presenza del feretro aperto; diversamente, venendo meno le citate caratteristiche tecniche ed impiantistiche, l’estremo saluto potrà avvenire solo a feretro chiuso. La normativa nazionale di riferimento è sostanzialmente comune a tutte le regioni ed è il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. In altre parole, se la sala del commiato serve solo per officiare riti di commiato, a feretro chiuso, essa è del tutto assimilabile alla cappellina delle camere ardenti oppure all’oratorio cimiteriale e, dunque, non occorrono le dotazioni del servizio mortuario
Dal punto di vista della specifica normativa regionale, occorre far riferimento alla Legge regionale 24 gennaio 2018, n.1, pubblicata bollettino ufficiale della regione Molise n.6 del 24 gennaio 2018 secondo cui:
“17.La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
18.La gestione della sala commiato è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale laddove presente.
19.La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai requisiti minimi descritti nell'Allegato 2 alla presente legge.
20.Non costituisce 'sala del commiato' il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
21.La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.
22.L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria.
23.La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
24.Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni”.
Inoltre, la Legge Regionale Molise 23 Maggio 2022, n.7, contenente le “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” ha apportato le seguenti modifiche:
“7. All'articolo 21 della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
Possono essere realizzate sul territorio regionale le case del commiato di cui al presente articolo. Le sale del commiato:
a) sono strutture pubbliche o private, realizzate e gestite per ricevere e tenere in custodia, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il feretro aperto ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione dei riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Le imprese funebri possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio di sale del commiato che non siano ubicate nei cimiteri o nei crematori o in locali a questi attigui;
il comma 18 è sostituito dal seguente comma '18. I requisiti minimi della sala del commiato sono:
a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno, distinti e separati per le seguenti attività:
1) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione in cassa aperta;
2) esecuzione dei trattamenti consentiti;
3) custodia ed esposizione della salma prima della chiusura della cassa;
4) servizi igienici per il personale o per i dolenti, accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
c) altezza libera interna non inferiore a metri 3, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
d) impianto di illuminazione di emergenza;
e) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli, ovvero temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C, umidità relativa 60%, e 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti;
g) apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza della salma anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.';
d) il comma 19 è sostituito dal seguente comma '19. La sala del commiato deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.R.E.M.';
e) il comma 20 è sostituito dal seguente comma '20. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.';
f) il comma 21 è sostituito dal seguente comma '21. L'autorizzazione all'apertura della sala del commiato è rilasciata dal Comune in cui ha sede la struttura entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole dell'A.S.Re.M. che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. L'A.S.Re.M. rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.”
In conclusione, nell’istruttoria comunale andrà verificata la sussistenza di tutti i requisiti sopraindicati, anche di destinazione d’uso, partendo dal presupposto che la sala di commiato è uno spazio destinato anche a chi credente non è, con possibilità di svolgere cerimonie laiche; ne deriva che la sua attuale qualità di luogo di culto non “sconsacrato” sembra renderlo inidoneo all’uso di sala di commiato. Sul punto si suggerisce, comunque, di acquisire un avviso scritto della competente Curia vescovile.
28 dicembre 2022 F.to Avv. Elena Conte
Per i clienti Halley: Ricorrente QS n. 2428, Sintomo QS n. 2501
Dipartimento per le politiche della famiglia – 28 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: