MASSIMA
La possibilità di dar vita a raggruppamenti d'impresa di tipo verticale ai fini della ammissione ad una gara è consentita soltanto laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni "principali" e quelle "secondarie". Ciò in quanto è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale.
Corte costituzionale – Sentenza n. 91 del 1° luglio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025
Tar Sicilia, Sezione I, sentenza n. 1070/2025
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