Credito di imposta Art–Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 28 aprile 2025, n. 119
Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi
QuesitiUna dipendente che a dicembre 2021 aveva imponibile IRPEF di euro 14.479,80, a dicembre 2022 ha imponibile IRPEF di euro 15.649,42 (a dicembre pagati arretrati e applicato nuovo CCNL) e, nell'anno, le è stato riconosciuto il bonus ex-Renzi.
Si chiede se il bonus non le spetterà più nel 2023 e se le verrà richiesto di restituire le somme del 2022.
Il trattamento integrativo del reddito spetta ai dipendenti che nel 2022 non hanno avuto un reddito imponibile superiore a 15.000 euro annui, ovvero a 28.000 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda:
- Detrazioni per familiari a carico;
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori per prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, siglati per acquistare un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento agli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- Rate di detrazioni per spese sanitarie, interventi per il recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, cui si aggiungono detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Se la somma delle suddette detrazioni è superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra le detrazioni citate e la stessa IRPEF lorda, entro un massimo erogabile pari a 1.200 euro.
Nel caso sia necessario recuperare il trattamento erogato e tale somma sia superiore a 60 euro è possibile procedere ad una trattenuta di 8 rate, la prima delle quali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (dicembre). Il recupero dovrà invece avvenire in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il 2023, occorrerà verificare il reddito di tale annualità.
23 dicembre 2022 – Fabio Venanzi
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