Cassazione Civile, Sezione lavoro - Sentenza 10 gennaio 2018, n. 350

Servizi Comunali Trattamento economico
di Alberici Debora
15 Gennaio 2018

 MASSIMA

Il capo dell’ufficio tecnico comunale non può chiedere di assumere la qualifica di dirigente se la figura non è prevista nella pianta organica dell’ente locale. Ne consegue che il diritto al trattamento economico superiore può essere invocato solo quando è riferito a una posizione realmente esistente.

 

ARTICOLO

 

 

Il capo dell’ufficio tecnico comunale non diventa dirigente se la figura non è prevista nella pianta organica

 

Il diritto al trattamento economico superiore può essere invocato solo quando è riferito a una posizione esistente

 

Il capo dell’ufficio tecnico comunale non può chiedere di assumere la qualifica di dirigente se la figura non è prevista nella pianta organica dell’ente locale. Ne consegue che il diritto al trattamento economico superiore può essere invocato solo quando è riferito a una posizione realmente esistente. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 350 del 10 gennaio che ha accolto il ricorso di un Comune calabrese nei confronti del capo dell’ufficio tecnico. La Corte d’appello aveva accolto la domanda del professionista e condannato l’ente locale al pagamento di oltre 50mila euro sostenendo che la carenza in pianta organica di un posto di qualifica dirigenziale per il capo dell'ufficio tecnico comunale non aveva fondamento. Infatti non vi era contestazione sullo svolgimento di mansioni superiori e, soprattutto, viste le dimensioni del Comune, a prescindere o meno dall'esistenza della relativa previsione in pianta organica, l'avere diretto l'ufficio tecnico comunale aveva significato a tutti gli effetti aver svolto mansioni proprie di una qualifica dirigenziale.

Di qui il ricorso in Cassazione da parte del Comune secondo il quale lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del dipendente presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio.

Il richiedente al tempo dei fatti di causa era inquadrato al livello più elevato tra quelli previsti dalla pianta organica dell'ufficio di appartenenza, e, quindi, svolgeva funzioni latu sensu direttive.

Ciò, tuttavia, non significava che potesse farsi questione di mansioni dirigenziali, dal momento che la pianta organica dell'ufficio non prevedeva la presenza di alcun dirigente a capo dell'ufficio.

La Cassazione, nell’accogliere le doglianze dell’ente locale, ha spiegato che la considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle "carriere", non può escludere la applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto, come nella specie, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario.

Ciò, tuttavia, ha spiegato la Cassazione, presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l'esercizio delle funzioni dirigenziali, nella specie mancante.

Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente.

Inoltre, ha concluso la Cassazione, dopo la riforma della dirigenza del lavoro pubblico contrattualizzato, che ha istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in due sole fasce (dirigente superiore e dirigente generale), la valutazione in ordine alla natura dirigenziale delle mansioni svolte dal dipendente va operata con riferimento alle nuove regole, non essendo ammissibile il differimento della loro applicazione, neanche qualora si ritenga che esso trovi giustificazione in una ragione transitoria, come quella concernente il tempo di adeguamento di ciascuna realtà amministrativa ai dettami della riforma.

 

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