CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 - orientamenti applicativi
Aran - 21 marzo 2022
Indicazioni operative per gli enti locali
Servizi Comunali Contrattazione collettiva Contratti collettivi nazionali Personale
Riportiamo di seguito alcune indicazioni operative e considerazioni critiche rispetto agli ultimi Orientamenti applicativi Aran, relativi a specifiche disposizioni del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto lo scorso 16 novembre 2022.
INCREMENTI STIPENDIALI
CFL 180 - L’assegno personale acquisito per effetto di progressioni verticali fatte nel corso del 2021, di cui all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, fermo restando che si riassorbe con le future progressioni orizzontali, va rideterminato sulla base del nuovo tabellare di cui alla tab. D) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022?
L’assegno personale previsto all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, se riguarda progressioni verticali fatte nel triennio 2019-2021, va aggiornato con i valori a regime della Tab. E del CCNL 16.11.2022, i quali rideterminano con decorrenza 1° gennaio 2021 gli stipendi tabellari. Si ritiene altresì che tale assegno si consolidi e non vada, pertanto, ulteriormente aggiornato con le rideterminazioni dei valori stipendiali decorrenti in date successive alla sottoscrizione definitiva del predetto CCNL 16.11.2022.
Indicazioni operative
L’assegno personale è attribuito al dipendente che abbia superato una progressione verticale qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della categoria superiore.
In questo caso, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
Poiché col nuovo Ccnl 16.11.2022 si eleva il valore delle posizioni economiche, si eleva simmetricamente il valore dell’assegno personale, a decorrere dall’01.01.2021.
Sarà l’ultima volta che l’assegno personale si aggiorna: l’Aran ritiene che infatti si consolidi. Ovviamente, questa indicazione vale nella misura in cui prossimi Ccnl non prevedano, invece, ulteriori aggiornamenti.
CFL 181 - In base all’art. 15, comma 3, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, in caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito lo stipendio tabellare della nuova area successivamente acquisita per effetto della progressione medesima. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore allo stipendio tabellare della nuova area, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa nuova area. Tale regime di assorbimento vale anche per i differenziali stipendiali iniziali acquisiti ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b), maturati in base alle progressioni economiche orizzontali del previgente sistema?
La previsione contenuta all’art. 14, comma 5, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022 prevede espressamente che “I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall’art. 78, comma 3 lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 (Progressioni tra le aree).”, ragione per cui il “differenziale stipendiale”, compresa la quota attribuita in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b), cessa di essere corrisposto, fatta salva l’attribuzione dell’assegno ad personam di cui all’art. 15, comma 3, il quale però è riassorbito con le future progressioni economiche che saranno conseguite nella nuova area. Non vi è pertanto alcuna differenza nel regime di riassorbimento delle diverse quote che compongono il differenziale stipendiale.
Indicazioni operative
Il differenziale stipendiale segue il medesimo regine delle posizioni economiche di sviluppo.
Con la progressione verticale si ha:
Non si deve dimenticare che la progressione verticale ha effetto “novativo”, cioè implica, come visto sopra, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Spetta al Ccnl, dunque, definire le conseguenze economiche di tale novazione. Allo scopo, si è introdotto l’assegno personale, per scongiurare l’effetto deterrente alla carriera di un passaggio all’inquadramento superiore che fosse causa del peggioramento del trattamento retributivo.
ALTRI COMPENSI ED INDENNITÀ
CFL 188 - Con riferimento alla disciplina della “tredicesima mensilità”, oggi contenuta all’art. 75 del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, si chiede di specificare la corretta modalità di calcolo della stessa nei seguenti casi:
In particolare, si chiede se nei suddetti casi rileva la retribuzione mensile individuale nel mese di dicembre, oppure i periodi dell’anno vanno necessariamente rapportati in 365esimi?
Rispetto alle due casistiche prospettate, in considerazione della particolarità degli istituti coinvolti (part time e progressioni tra aree) si ritiene che la soluzione sia la seguente:
Indicazioni operative
Si tratta di criteri di computo consolidati.
CFL 191 - L’art. 98 del CCNL 16.11.2022 ha ridisciplinato l’utilizzo dei proventi del codice della strada, citando alla lettera c) l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Con tali proventi è possibile finanziare l’Indennità di servizio esterno del personale della polizia locale?
Atteso che il “servizio esterno” è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, si ritiene, in continuità con i precedenti orientamenti, che i proventi derivanti dal codice della strada possano essere impiegati per finanziare nell’ambito delle risorse decentrate (art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del nuovo CCNL.
Indicazioni operative
La risposta dell’Aran non pare convincente. Non si vede quale sia il fondamento dell’affermazione secondo la quale il servizio esterno possa essere “per definizione” teso al “potenziamento della sicurezza urbana e stradale”.
Il servizio esterno è di certo funzionale a detta sicurezza; ma, si può parlare di “potenziamento” solo a condizione di aver fissato un livello minimo standard di sicurezza, che, grazie ad attività specifiche o progetti particolari consenta l’elevazione di tale standard.
Peraltro, l’indennità di servizio esterno, se prevista dal Ccdi e nella misura ivi stabilita, diviene una destinazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata di natura stabile: essa è necessariamente da assegnare al personale del servizio di polizia locale che svolga servizio esterno, finché un nuovo Ccdi non decida di azzerarla.
Per sua natura, dunque, simile indennità andrebbe finanziata esclusivamente con la parte stabile del fondo.
Invece, l’Aran suggerisce di finanziarla con fonti di finanziamento che accedono alla parte variabile: appunto i proventi derivanti dalle sanzioni connesse all’applicazione della disciplina del codice della strada.
L’Agenzia si rifà alla particolare regolazione della destinazione delle risorse del fondo, che nella sostanza vincola ad utilizzare le risorse stabili come fonte esclusiva solo per le progressioni orizzontali, indirettamente consentendo di finanziare qualsiasi altro istituto anche con le risorse variabili.
Sebbene in astratto il Ccnl consenta, dunque, di finanziare indennità fisse e continuative con risorse variabili, ciò sul piano giuscontabile è da considerare pericoloso, se non in sé scorretto.
I proventi dalle sanzioni connesse al codice della strada sarebbero da utilizzare, in modo più proprio, per finanziare progetti specifici connessi alla performance e non indennità continuative.
CFL192 - Nella nuova riscrittura dell’istituto dell’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022, rispetto alla disciplina contenuta nel precedente CCNL (art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018) non è più prevista l’incumulabilità con l’indennità condizioni lavoro; si può desumere pertanto che, oggi, sia possibile cumulare le due indennità?
Si conferma che nella nuova disciplina dell’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022 è stata espunta la “non cumulabilità con l’indennità condizioni lavoro”. Si ricorda, comunque, il principio per cui una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. Pertanto, i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse.
Indicazioni operative
Sebbene le parti contraenti abbiano cancellato dalla disciplina dell’indennità di servizio esterno l’espresso divieto di cumulo con l’indennità condizioni di lavoro, non appare condivisibile la teoria che per ciò solo allora tale cumulabilità sia consentita.
Il servizio esterno altro non è se non una specifica condizione di lavoro: il cumulo tra le due indennità si pone indiscutibilmente come una duplicazione.
D’altra parte, il personale della Polizia Locale che non svolga servizi esterni potrebbe certamente comunque percepire l’indennità condizioni di lavoro, ricorrendone i presupposti.
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
CFL 182a - Al fine di identificare puntualmente i soggetti che possono beneficiare del differenziale maggiorato previsto dall’art. 96 del CCNL 16.11.2022, che cosa si intende per funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito?
Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art.96 del CCNL 16.11.22 spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli Istruttori “che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito, … attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”.
Il riferimento agli ordinamenti degli Enti ed all’attribuzione con atti formali sulla base degli ordinamenti stessi consente di dare corretta interpretazione alla locuzione “connesse al maggior grado rivestito”, con essa dovendosi intendere che il grado cui accede il diritto alla percezione dell’emolumento in parola sia solo quello più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente.
Indicazioni operative
L’articolo 96 del Ccnl 16.11.2022 stabilisce: “Per il personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell’Area degli istruttori che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 è incrementata di euro 350, al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto”.
La norma parte dal presupposto che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disponga un ordine gerarchico per i componenti del corpo di polizia locale o, comunque, per i dipendenti della polizia locale. Tale ordine gerarchico deve essere riferito all’attribuzione dei gradi, ai quali corrispondono specifiche funzioni.
Nel caso in cui il grado posseduto implichi l’esercizio di funzioni di coordinamento, esemplificativamente, quindi, attività di coordinamento di pattuglie o squadre, e ciò emerga con chiarezza dall’ordinamento interno della P.L., allora è possibile attribuire al dipendente che superi la progressione orizzontale una maggiorazione di 350 euro rispetto al valore tabellare del differenziale stipendiale dell’area Istruttori.
CFL183 - All’art. 14, comma 3, del nuovo CCNL siglato il 16.11.22 dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che la progressione “… è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2 lett. b).”. Si chiede se alla luce della nuova formulazione letterale della disciplina dell’istituto, tale decorrenza (1° gennaio) sia da ritenersi fissa.
Si conferma che, nella nuova disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del CCNL 16.11.2022, a differenza di quanto previsto all’art. 16 comma 7 del CCNL 21.05.2018, la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del CCI. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell’anno di competenza di risorse stabili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del nuovo CCNL.
Indicazioni operative
Una delle modifiche principali alla disciplina delle progressioni orizzontali disposte dal Ccnl 16.11.2022 consiste in una maggiore determinatezza e chiarezza della procedura.
Ciò è ottenuto, in via principale, dalla fissità dei differenziali stipendiali, congiunta alla precisazione che le progressioni sono da effettuare distintamente per ciascuna area. Il che permette di predeterminare con assoluta chiarezza quanti passaggi saranno possibili e la spesa da finanziare.
Proprio perché il Ccnl intende specificare in modo molto preciso i costi delle progressioni, si è eliminata la possibilità, presente nel precedente Ccnl 21.05.2018, attribuita alle parti di indicare una decorrenza delle progressioni orizzontali diversa da quella del primo gennaio.
Dunque, nel nuovo regime le parti debbono sapere che se decidono di attivare la progressione orizzontale, i suoi costi debbono necessariamente riguardare l’intero anno solare.
Si evidenzia che la decorrenza è sempre quella del primo gennaio dell’anno in cui si sottoscrive il contratto.
Attenzione, dunque, alle “contrattazioni tardive”. Se, come troppo spesso accade, le trattative partano in ritardo o comunque si giunga alla sottoscrizione definitiva (la preintesa non ha alcun valore obbligatorio) oltre il 31 dicembre, poniamo del 2022, la progressione orizzontale non potrà decorrere dall’01.01.2022, ma dall’01.01.2023.
CFL 184 - L’art. 14, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL siglato il 16.11.22, dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che “possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.” Ai fini della verifica del predetto requisito si deve tenere conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate anche nel sistema di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018?
Si conferma che la nuova disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 16.11.2022 va in continuità con quella di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, pertanto ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell’art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente.
Indicazioni operative
Il nuovo regime delle progressioni orizzontali, previsto dal Ccnl 16.11.2022, non “azzera” il pregresso. Semplicemente, si ha un diverso sistema di organizzare le procedure selettive e di remunerare le progressioni, che saranno compensate col differenziale stipendiale. Pertanto, sul piano strettamente giuridico, si conservano gli effetti delle progressioni orizzontali precedenti.
Per questa ragione, ai fini della verifica del “periodo di raffreddamento", cioè i 3 anni nei quali il dipendente non può ottenere una nuova progressione orizzontale (periodo che il contratto decentrato può abbreviare a 2 anni o aumentare a 4), si computano dall’ultima progressione ottenuta anche nel regime del precedente Ccnl 21.05.2018.
CFL 185 - Il discrimine temporale per la salvaguardia delle procedure di progressioni economiche disciplinate da un CCI già sottoscritto è da individuare nell’entrata in vigore del nuovo CCNL o nell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale? E se si trattasse di un CCI sottoscritto dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, ma prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, è possibile dare corso comunque alle procedure?
L’art. 13, comma 4, recita testualmente: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”. Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.
Indicazioni operative
Le nuove modalità di gestione delle progressioni orizzontali diverranno efficaci solo dal 1° aprile 2023, quando entrerà in vigore il nuovo ordinamento professionale.
Quindi, tutti gli accordi decentrati coi quali le parti stabiliscono di attivare le progressioni orizzontali sottoscritti prima dell’01.04.2023, sono riferiti all’attuale ordinamento professionale, sicché le progressioni si svolgono ancora sulla base delle previsioni dell’articolo 16 del Ccnl 21.05.2018. Anche se il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) fosse sottoscritto tra il 16.11.2022 e il 31.03.2023.
CFL 186 - Il numero dei differenziali stipendiali indicati nella Tabella A) in calce al nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, si intende pari al numero massimo di volte in cui quel dipendente può essere beneficiario di una progressione orizzontale?
Il numero massimo di differenziali indicato nella citata tabella A va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dai dipendenti durante tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nell’area, anche a seguito di mobilità ad altro ente o amministrazione.
Indicazioni operative
La Tabella A, allegata al Ccnl 16.11.2022, indica proprio il numero massimo di differenziali stipendiali che un dipendente potrà ottenere a partire dal 1° aprile 2023.
ORARIO DI LAVORO
CFL 189 - La nuova previsione contenuta all’art. 30, comma 5 lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativamente al turno festivo infrasettimanale, da quando si applica? È legittimo riconoscere l’incremento dell’indennità con effetto retroattivo al 2019?
L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL senza alcun effetto retroattivo, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato CCNL del 16.11.2022.
Indicazioni operative
L’articolo 2, comma 2, del Ccnl 16.11.2022, norma il cui contenuto è stato ripetuto praticamente sempre uguale a sé stesso da tutti i precedenti Ccnl, dispone: “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.
Dunque:
Dunque, se uno specifico articolo del contratto non dispone in modo espresso una decorrenza anteriore o successiva rispetto alla data di sottoscrizione definitiva, l’efficacia della clausola di quell’articolo decorre sempre e solo dalla sottoscrizione definitiva.
Quindi, la nuova disciplina del trattamento del turno festivo infrasettimanale vale dal 16.11.2022 e non scattano arretrati.
CFL 190 - La nuova disciplina del turno festivo infrasettimanale contenuta nel CCNL Funzioni Locali siglato in data 16.11.22, che prevede la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione dell’indennità di turno, è immediatamente efficace? Spetta al lavoratore decidere di fruire del riposo in luogo della maggiorazione?
All’art. 30, comma 5, lett. d) relativamente al turno festivo infrasettimanale, è stata prevista una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. Questa costituisce la regola generale. L’eccezione alla regola è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, di cui all’art. 7 comma 4 lett. ac) venga prevista la “previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett. d)”. Solo se previsto in un CCI, successivo al CCNL 16.11.2022, spetta, quindi, al lavoratore esercitare l’opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla predetta norma, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l’onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata è computato figurativamente a carico del Fondo delle risorse decentrate.
Indicazioni operative
Come evidenziato dall’Aran, la nuova disciplina del turno festivo infrasettimanale scatta dal 16.11.2022. Almeno per quanto concerne la disciplina dettata direttamente dal Ccnl, ai sensi del quale si attribuisce al dipendente che lavori in turno festivo una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione.
Il Ccnl, poi, attribuisce alla contrattazione decentrata integrativa la possibilità di introdurre per i turnisti la facoltà di optare per il riposo compensativo, al posto della maggiorazione oraria.
Dunque, l’esercizio di tale facoltà di opzione non è di immediata applicazione, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato integrativo conseguente al Ccnl 16.11.2022.
PROFILI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CFL 187 - La disciplina dei profili professionali per le attività di informazione e comunicazione, introdotta con il CCNL del 21.05.2018, viene disapplicata con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL del 16.11.2022?
Preme evidenziare che, i sensi di quanto disposto dal comma 8, dell’art. 2 del CCNL Funzioni Locali, del 16.11.2022, viene sancito il principio generale di tecnica redazionale del contratto, in forza del quale: “Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL”. Dal combinato disposto degli artt. 2, comma 8, e 21 (rubricato “Disapplicazioni”) del medesimo testo contrattuale si evince chiaramente che l’art. 18 bis del CCNL del 21.05.2018 è ancora pienamente in vigore, in quanto non espressamente disapplicato o sostituito da successive disposizioni. Tra l’altro nell’esemplificazione dei profili contenuta nella Tabella A “Declaratorie” in calce al CCNL, sia nell’Area Istruttori che nell’Area dei Funzionari ed EQ, sono richiamati i profili delle attività di informazione e comunicazione previsti dall’”Accordo tra l’A.Ra.N., le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI siglato il 07.04.2022.
Indicazioni operative
La disciplina dei profili professionali per le attività di informazione e comunicazione non è disapplicata.
Con il nuovo ordinamento professionale e applicando le nuove Linee di indirizzo relative ai fabbisogni del personale, gli enti dovranno meglio specificare quale sia la famiglia professionale di inquadramento e chiarire le eventuali equivalenze con altri profili.
Articolo di Luigi Oliveri
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