Il Milleproroghe estende l’operatività del Fondo Nuove Competenze
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 14 febbraio 2023
Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’Ente sta per bandire una procedura selettiva per progressione verticale da C a D per un profilo professionale che in realtà non abbiamo declinato da nessuna parte; nella programmazione triennale 2022/2024 abbiamo solo previsto “assunzione di una categoria D mediante progressione verticale” e nulla di più. Quindi ci si chiedeva se debba essere approvato un atto di qualsivoglia natura oppure una modifica della programmazione stessa con la previsione di questo profilo (Funzionario Welfare).
Io so che i profili professionali o meglio la valutazione delle competenze per profilo dovrebbe essere descritta in un atto di natura gestionale, mentre la Giunta individua solo i fabbisogni, sulla base di questi profili. Non avendo noi un atto del genere (per intenderci una determina che individua per categoria i vari profili e le loro competenze), è corretto considerare l'avviso di selezione come lex specialis e descrivere lì la professionalità ricercata. In questo caso sto ricercando professionalità interne da verticalizzare in un determinato ambito, in questo caso Welfare, dirò che cerco una categoria D, profilo professionale Funzionario Welfare e lo dovrò descrivere nel dettaglio nel bando. È corretta questa interpretazione? Altra questione: nella procedura selettiva di tipo comparativo (ex DL80/2021), tale comparazione andrà fatta valutando i titoli, le attività e gli incarichi attinenti il profilo di Funzionario Welfare?
Relativamente al primo quesito nell’atto di programmazione dei fabbisogni deve essere indicato il profilo professionale. Infatti, è il PTPF che identifica le carenze di profili professionali per i quali si intende procedere con il reclutamento dall’esterno o nel caso specifico attraverso la valorizzazione delle competenze interne attraverso l’istituto della progressione verticale. La carenza di un atto gestionale che definisca le declaratorie dei profili professionali non impedisce alla amministrazione di indicare il profilo carente, altrimenti verrebbe meno la funzione della programmazione dei fabbisogni che non può essere generica.
Relativamente al secondo quesito la definizione delle metriche di dettaglio per l’utilizzo dei criteri definiti dall’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 sono di competenza dell’amministrazione che si determinerà valutando in che misura caratterizzare tali criteri in funzione della valorizzazione delle competenze interne che rappresenta la finalità principale della disposizione.
Dott. Angelo Maria Savazzi 22 dicembre 2022
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