Variazioni, equilibri di bilancio e applicazione avanzo di amministrazione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiVisto l'art. 156, comma 1, del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, disciplinante la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, si chiede chi deve pagare. Il comune che ospita la scuola, o il comune di residenza dei bambini frequentanti?
La risposta va ricercata nel combinato disposto della normativa statale citata nel quesito e in quella corrispondente per tematica, di livello regionale. Infatti, il citato art. 156, comma 1, del d.lgs. 297 del 1994 così recita, rinviando a modalità da stabilire con legge regionale:
“Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1”.
Sul punto si è espressa, all’art. 3, la legge regionale 15 dicembre 1978 n.78 (pubblicata nel BURA 19 dicembre 1978, n. 43) per cui, il comune, come previsto dalla legge regionale per il diritto allo studio, deve assicurare la fornitura dei libri scolastici per le scuole primarie agli alunni frequentanti le scuole ubicate nel proprio territorio.
22 dicembre 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2422, sintomo n. 2495
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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