Elenco degli amministratori locali e regionali attualmente in carica al 28 Aprile 2025
Ministero dell’Interno – 28 Aprile 2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiUn complesso alberghiero di proprietà di una Società Agricola, composto da più unità di categoria D1/D2 e C1, attualmente in disuso, è soggetto al pagamento dell’Imu e in quale misura? Sono previste riduzioni e/o agevolazioni?
La circostanza per cui un immobile non venga utilizzato non fa venire meno l’assoggettabilità all’imposta, a meno non si tratti di immobile dichiarato inagibile o inabitabile, per il quale è prevista una riduzione al 50% della base imponibile.
Nemmeno la circostanza per cui la proprietà sia riferibile ad una società agricola può incidere, atteso che le agevolazioni imu previste in materia agricola potrebbero applicarsi solo agli immobili rurali strumentali (e tale non pare essere quello del caso di specie).
I singoli immobili pertanto sconteranno l’ordinaria tassazione: applicazione del coefficiente 65 per gli immobili di categoria D e del coefficiente 55 per i C/1.
Per completezza e da ultimo, a fronte della generalità della domanda, possiamo ricordare che il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 22 riconosce a favore delle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, un contributo in considerazione del perdurare della pandemia e delle conseguenti tensioni finanziarie che hanno colpito le imprese del settore, Il comma 2 precisa che beneficiano del credito d’imposta le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. La misura dell’agevolazione è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva. In ogni caso per fruire del credito d’imposta è necessario che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti interessati abbiano subìto una riduzione del fatturato/corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
20 dicembre 2022 Lorella Martini
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