Richiesta attestazione di soggiorno permanente

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti

Una cittadina romena, residente in questo Comune, presenta la richiesta di rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n° 30/2007. Dalla documentazione prodotta, risulta quanto segue.

Dall’esame della scheda anagrafico-professionale rilasciata dal centro impiego, presentata dall’interessata, risulta che la cittadina romena ha prestato attività lavorativa nei seguenti periodi:

 

  • • dal 16-10-2007 al 26-10-2007 (tempo determinato);
  • • dal 19-02-2008 al 24-01-2009 (tempo indeterminato);
  • • dal 04-03-2009 al 01-06-2009 (tempo indeterminato);
  • • dal 02-06-2009 al 03-06-2009 (tempo determinato);
  • • dal 21-07-2009 al 21-10-2011 (tempo indeterminato);
  • • dal 01-08-2013 al 04-10-2013 (tempo indeterminato);
  • • dal 01-12-2013 al 30-06-2014 (tempo indeterminato).

 

Il centro per l’impiego, al quale sono state richieste informazioni, ha fornito i seguenti dati integrativi:

 

  • • 16/10/07 – 26/10/07 (contratto a tempo determinato)
  • • 23/04/08 ISCRIZIONE AL CPI DI MACERATA
  • • 19/02/08 – 24/01/09 (contratto a tempo indeterminato)
  • • MANTIENE ISCRIZIONE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (contratto part time sotto soglia reddito minimo)
  • • 04/3/09 – 01/06/09 (contratto a tempo indeterminato)
  • • PERDE STATO DI DISOCCUPAZIONE (contratto part time sopra soglia reddito minimo)
  • • 02/06/09 – 03/06/09 (contratto a tempo determinato)
  • • 21/07/09 – 21/10/11 (contratto a tempo indeterminato)
  • • 27/10/11 ISCRIZIONE AL CPI DI MACERATA
  • • 01/08/13 -04/10/13 (contratto a tempo indeterminato)
  • • MANTIENE ISCRIZIONE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
  • • 01/12/13 – 30/06/14 (contratto a tempo indeterminato)
  • • MANTIENE ISCRIZIONE ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
  • • 13/04/15 DECADUTI PER MANCATA PRESENTAZIONE AL COLLOQUIO PERIODICO
  • • 30/06/15 ISCRIZIONE AL CPI DI MACERATA
  • • 31/12/2015 DECADUTI PER MANCATA PRESENTAZIONE AL COLLOQUIO PERIODICO • 08/03/16 ISCRIZIONE AL CPI DI MACERATA
  • • 01/10/2021 DECADUTI DALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE. Attualmente risulta decaduta dallo stato di disoccupazione.

La cittadina rumena ha allegato anche l’estratto conto previdenziale (vedasi allegato) e una nota dell’ASUR dalla quale risulta che la medesima ha avuto copertura sanitaria nei seguenti periodi:

 

  • • Dal 27/02/2008 al 27/05/2008
  • • Dal 28/05/2008 al 30/06/2016
  • • Dal 20/07/2016 al 20/07/2017
  • • Dal 25/08/2017 al 25/08/2018
  • • Dal 01/10/2018 al 01/10/2019
  • • Dal 14/10/2019 tutt’ora in corso, con scadenza 05-10-2023.

 

Si precisa che la cittadina è residente ininterrottamente in Italia dal 26-05-2008, data di immigrazione dalla Romania. Alla luce della documentazione presentata, si chiede se la cittadina romena ha diritto al rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente e, inoltre, se il mantenimento o la perdita dello stato di disoccupazione può avere rilevanza in sede di verifica dei requisiti per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente.

Risposta

La Direttiva 2004/38/CE ha fornito importanti indirizzi per quel che riguarda il rilascio dell’attestato di soggiorno permanente, unitamente al D.lgs. 30/2007 e alla pronuncia del 21.12.2011 (procedimenti n. 424/10 e 425/10 Ziolkowski – Szeja) della Corte di Giustizia Europea.

In questa importante pronuncia, la Corte affronta due punti cardine: il primo riguarda la nozione di “soggiorno legale” in uno Stato membro, il secondo concerne la durata del soggiorno legale ai fini dell’acquisizione del diritto al soggiorno permanente. In primo luogo, osserva la Corte, il diritto al soggiorno permanente si acquisisce dopo 5 anni di soggiorno legale. Il soggiorno legale dello straniero in uno Stato membro diverso da quello di provenienza dello straniero, è soddisfatto se siano state rispettate le condizioni previste all’articolo 7 della direttiva.

Le condizioni surriferite sono dirette, segnatamente, a evitare che queste persone divengano un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. La norma però non fa mai riferimento alla continuità né della "residenza" né della "iscrizione anagrafica", ma sempre solo alla continuità del soggiorno. L'iscrizione anagrafica, a livello probatorio, costituisce solo "presunzione" di prova della residenza e, a maggior ragione della "presenza" sul territorio comunale. Se poi consideriamo che l'assenza alla quale fa riferimento l'art. 14 del D.lgs. n. 30 è relativa al territorio nazionale nella sua interezza e non al territorio del comune di residenza, si capisce chiaramente quale sia la difficoltà per un ufficiale d'anagrafe di dimostrare il requisito dell'assenza dal territorio nazionale, nei termini di legge, necessario per inibire l'acquisto del diritto al soggiorno permanente. Se il cittadino comunitario risulta iscritto all'anagrafe di un qualsiasi comune italiano, ininterrottamente per i cinque anni corrispondenti al periodo del suo "soggiorno legale", la continuità del soggiorno deve considerarsi presunta fino a prova contraria.

Il possesso dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente esclude la necessità che il cittadino comunitario possieda anche i requisiti previsti dal D.lgs. n. 30/2007 per il riconoscimento del diritto di soggiorno (lavoro o risorse economiche più assicurazione sanitaria). In conclusione, è da ritenersi in ogni caso sufficiente, in assenza di prove concrete a disposizione dell'ufficiale d'anagrafe, oltre al titolo di soggiorno, l'autodichiarazione dell'interessato circa la continuità del soggiorno.

Per il caso esposto direi che ci sono tutte le prerogative per procedere al rilascio dell’attestato di soggiorno permanente in quanto, in ogni caso, l’allontanamento è praticamente impossibile, l’espulsione impossibile ed in ogni caso il soggetto è assolutamente in regola ed allineato alle normative europee.

21 dicembre 2022         Roberto Gimigliano

 

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Scritto il 24/12/2022 , da Gimigliano Roberto

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