La Direttiva 2004/38/CE ha fornito importanti indirizzi per quel che riguarda il rilascio dell’attestato di soggiorno permanente, unitamente al D.lgs. 30/2007 e alla pronuncia del 21.12.2011 (procedimenti n. 424/10 e 425/10 Ziolkowski – Szeja) della Corte di Giustizia Europea.
In questa importante pronuncia, la Corte affronta due punti cardine: il primo riguarda la nozione di “soggiorno legale” in uno Stato membro, il secondo concerne la durata del soggiorno legale ai fini dell’acquisizione del diritto al soggiorno permanente. In primo luogo, osserva la Corte, il diritto al soggiorno permanente si acquisisce dopo 5 anni di soggiorno legale. Il soggiorno legale dello straniero in uno Stato membro diverso da quello di provenienza dello straniero, è soddisfatto se siano state rispettate le condizioni previste all’articolo 7 della direttiva.
Le condizioni surriferite sono dirette, segnatamente, a evitare che queste persone divengano un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. La norma però non fa mai riferimento alla continuità né della "residenza" né della "iscrizione anagrafica", ma sempre solo alla continuità del soggiorno. L'iscrizione anagrafica, a livello probatorio, costituisce solo "presunzione" di prova della residenza e, a maggior ragione della "presenza" sul territorio comunale. Se poi consideriamo che l'assenza alla quale fa riferimento l'art. 14 del D.lgs. n. 30 è relativa al territorio nazionale nella sua interezza e non al territorio del comune di residenza, si capisce chiaramente quale sia la difficoltà per un ufficiale d'anagrafe di dimostrare il requisito dell'assenza dal territorio nazionale, nei termini di legge, necessario per inibire l'acquisto del diritto al soggiorno permanente. Se il cittadino comunitario risulta iscritto all'anagrafe di un qualsiasi comune italiano, ininterrottamente per i cinque anni corrispondenti al periodo del suo "soggiorno legale", la continuità del soggiorno deve considerarsi presunta fino a prova contraria.
Il possesso dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto al soggiorno permanente esclude la necessità che il cittadino comunitario possieda anche i requisiti previsti dal D.lgs. n. 30/2007 per il riconoscimento del diritto di soggiorno (lavoro o risorse economiche più assicurazione sanitaria). In conclusione, è da ritenersi in ogni caso sufficiente, in assenza di prove concrete a disposizione dell'ufficiale d'anagrafe, oltre al titolo di soggiorno, l'autodichiarazione dell'interessato circa la continuità del soggiorno.
Per il caso esposto direi che ci sono tutte le prerogative per procedere al rilascio dell’attestato di soggiorno permanente in quanto, in ogni caso, l’allontanamento è praticamente impossibile, l’espulsione impossibile ed in ogni caso il soggetto è assolutamente in regola ed allineato alle normative europee.
21 dicembre 2022 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2416, sintomo n. 2443