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INPS – 29 maggio 2023
L’INPS liquiderà d'ufficio la prestazione a chi ha già beneficiato dell’assegno
Servizi Comunali Concessione contributi Servizi socialiBeneficiari della semplificazione
Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare nuovamente la relativa domanda.
Si tratta di una misura di semplificazione per l'utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal PNRR, che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto per rendere alla vasta platea dei cittadini un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare la prestazione in continuità.
Soggetti che dovranno presentare la domanda di AUU
Dovrà invece presentare la domanda chi non hai mai usufruito dell’Assegno Unico e chi ha trasmesso una istanza prima del 28 febbraio 2023 che non è stata accolta o che non è più attiva.
Variazioni ai dati della domanda di AUU
Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di AUU trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (a titolo d’esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni iban, maggiore età dei figli…) dovranno essere comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.
Modalità di invio
Le domande possono essere inviate tramite i seguenti canali:
Decorrenza della prestazione
L’INPS ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Quantificazione dell’Assegno
I beneficiari dovranno presentare una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per l’anno 2023. In assenza della suddetta DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Maggiori approfondimenti sono illustrati nella Circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022.
La Posta del Sindaco
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