Disallineamento fondo cassa del tesorerie e fondo cassa desumibile dallo schema di rendiconto

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
21 Dicembre 2022

Nel corso dell’annualità 2020, il Comune ha provveduto ad affidare la gestione del servizio di Tesoreria unica Comunale, effettuando così nel corso dell'anno un passaggio di tesoreria. A termine dell'esercizio 2020 è emerso un disallineamento di euro 8.619,75 relativamente al fondo cassa al 31.12.2020, tra il fondo cassa del tesorerie e il fondo cassa desumibile dallo schema di rendiconto. Il verbale di passaggio di consegne, chiuso successivamente al 31.12.2020 ha fatto emergere che il disallineamento è scaturito da una mancata regolarizzazione di provvisori nello specifico, si è riscontrato che la procedura della software House del Tesoriere Uscente non ha generato un provvisorio di incasso relativo all’utilizzo dell’anticipazione di cassa. Dunque la causa dello scostamento dei saldi di cassa tra il Tesoriere Comunale e la contabilità finanziaria dell’Ente di importo Euro 8.619,75 è da imputare suddetto errore materiale del software di contabilità. In quanto la contabilità finanziaria dell'Ente riportava in fase di passaggio un saldo negativo di -8.619,75, mentre Il Tesoriere Entrante ha Acquisito come saldo iniziale Euro 0,00. Pertanto nel corso del 2020 non risulta emesso un accertamento con la relativa reversale di incasso di euro 8.619,75, e disposto il relativo impegno di spesa per utilizzo anticipazione di cassa.

Quesito: Al fine di procedere al riallineamento dei saldi di cassa tra tesorerie ed Ente, si rende necessario procedere a una rettifica dei Rendiconti 2020 e 2021, al fine di correggere i saldi di cassa al 31.12 dei rispettivi anni. Nello specifico si chiede, se è sufficiente procedere alla rettifica dei Consuntivi 2020 e 2021, tramite delibera di organo consiliare previa acquisizione parere Revisore, o è necessario inoltre attivare la procedura di riconoscimento DFB per l'importo di euro 8.619,75?

Risposta

Da quanto esposto nel quesito risulta che nel corso dell'anno 2020 è stato effettuato il passaggio della gestione del servizio di Tesoreria, e che alla data di cessazione del Tesoriere uscente:

1) il saldo di cassa della Tesoreria comunale è pari a zero;

2) risulta in essere una anticipazione di cassa non integralmente estinta, da restituire per euro 8.619,75;

3) l'ente non ha registrato l'impegno per la restituzione dell'importo di cui al punto precedente.

Al riguardo si osserva che l'importo di euro 8.619,75 da restituire (che dovrebbe risultare anche dal verbale di passaggio) rappresenta al tempo stesso un credito per il Tesoriere cessato e un debito per il comune, ed in quanto tale lo stesso ha rilevanza esclusivamente nei rapporti tra il Tesoriere cessato e il comune, mentre non rileva per il nuovo Tesoriere, che ha (correttamente) valorizzato a zero il saldo iniziale delle proprie scritture contabili concernenti il conto di tesoreria.

Per quanto concerne poi i rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 non appare percorribile l'ipotesi di rettificarne le risultanze in quanto non vi è nulla da rettificare, né per quanto riguardo la cassa - che risulta correttamente determinata - né per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza o i residui, non potendosi assumere impegni a carico di esercizi scaduti (articolo 162, comma 3, del TUEL).

In conclusione, nella situazione contabile come sopra riepilogata si è in presenza di un debito (la restituzione della quota di anticipazione utilizzata) senza che per la relativa spesa sia stato preventivamente assunto e registrato il necessario impegno di spesa; risulta quindi sussistere la fattispecie espressamente prevista dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL, che include tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da “” … acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza ….””.

Al riguardo pertanto dovrà essere attivato il procedimento di riconoscimento di cui al ricordato articolo 194 del TUEL.

16 dicembre 2022         Ennio Braccioni

 

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