Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiIl Sindaco ha delegato alcuni consiglieri comunali alla gestione di determinate materie generiche. Il Comune ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti pertanto la carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Le proposte dei consiglieri comunali delegati vengono trasformate in Delibere della Giunta Comunale e riportate in delibera con l'indicazione del Consigliere Delegato, la cui firma viene inserita nell'atto per evidenti motivi politici, a testimonianza dell'impegno assunto dal Consigliere Comunale. Si chiede quindi se le delibere assunte dalla Giunta Comunale con le modalità surriferite sono legittime e conformi alla normativa vigente in materia.
Il quesito riguarda il legittimo conferimento di deleghe di funzioni ad alcuni consiglieri a cui, secondo gli esponenti, sarebbe stata riconosciuta la possibilità di esercizio anche nell’ambito di delibere di giunta comunale.
Al riguardo, si rappresenta che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art.6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Una ristrettissima serie di funzioni sindacali può essere delegabile ai consiglieri in virtù di specifiche previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art.54 nella sua attività di Ufficiale di Governo).
Si osserva, ancora, che il T.A.R. Toscana, con decisione n.1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato”.
Il Consiglio di Stato, con parere n.4883/11, in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto, invece, fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l'atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse”.
Pertanto, la normativa statutaria dell'ente locale, nel disciplinare la materia de qua, potrebbe prevedere disposizioni che stabiliscano il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, integrando ma non derogando alle vigenti norme di legge. Si rinvia, pertanto, alla verifica del contenuto dello statuto comunale approvato e di un eventuale regolamento comunale rispetto alla delega di funzioni da parte del Sindaco.
In ogni caso, si osserva che l’attività dei Consiglieri incaricati può essere caratterizzata da finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, non potendo comprendere assunzione di atti a rilevanza esterna, come pure adozione di atti di natura gestionale diretta.
A seguito di tale precisazione, sembra, dunque, che i consiglieri comunali incaricati non hanno poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo status di consigliere e l’attività delegata non dovrebbe interferire con le prerogative dei componenti della giunta comunale.
15 dicembre 2022 Elena Conte
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Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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