Contestazione abuso di attività di pubblico esercizio

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
19 Dicembre 2022

Avendo ricevuto nota dal Comando dei Carabinieri dove si comunicava abuso di attività di pubblico esercizio da bar a locale discoteca, questo ufficio ha emesso provvedimento di sospensiva in autotutela in attesa di verifiche per emettere il provvedimento definitivo. Si chiede quale sia la normativa di riferimento e come procedere all' emissione di un provvedimento definitivo di sospensiva, per quanti giorni è prevista e la sanzione da applicare. Se è possibile si chiede cortesemente un fac simile di provvedimento.

Risposta

Premesso che il riferimento all’autotutela inserito nel quesito verrà inteso come “cautelare”, dal punto di vista procedurale il trasgressore dovrebbe soggiacere alla contestazione formale dell’illecito, per poi agire con le sanzioni.

Ciò detto, si ricordi che, per gli esercizi di somministrazione e gli spettacoli, occorre comunque rifarsi alla legge regionale di riferimento e al T.U.LL.P.S. L’organo accertatore dovrebbe comunque notificare il verbale di accertamento con l’indicazione delle sanzioni al trasgressore, richiamando l’autorità competente all’adozione dei provvedimenti di chiusura. Le sanzioni per la somministrazione abusiva dovrebbero rinvenirsi nell’ambito della legge regionale di settore mentre, per il pubblico spettacolo, occorre riferirsi agli articoli 666 e 681 c.p.

Tanto chiarito l’ordinanza comunale di chiusura farà riferimento alla Legge regionale di riferimento e al T.U.LL.P.S. e, qualora l’ordinanza venisse disattesa, si potrebbe comunque citare il T.U.LL.P.S.

Ovviamente gli organi di polizia non dovrebbero limitarsi a “comunicare” il fatto ma dovrebbero trasmettere allo SUAP il rapporto con la prova dell’avvenuta contestazione/notificazione del verbale relativo alla violazione amministrativa prevista dall’art. 666 del codice penale.

Inoltre, per la suddetta violazione non è ammesso il pagamento in misura ridotta e, pertanto, il dirigente dell’ufficio comunale competente dovrà emettere un’ordinanza-ingiunzione di pagamento, fissando l’importo della sanzione pecuniaria sulla base dei principi generali previsti dalla Legge n. 689/81.

Inoltre, il dirigente dell’ufficio comunale competente dovrà ordinare anche la cessazione dell’attività abusiva di pubblico spettacolo, ai sensi del terzo comma dell’art. 666 c.p. A tal fine, si rappresenta che dovrà essere ordinata solo la cessazione dell’attività abusiva e non di tutta l’attività del pubblico esercizio.

Diversamente, la sospensione dell’intera attività del pubblico esercizio (per un massimo di sette giorni) può essere ordinata solo nei casi in cui:

  • la licenza di pubblico spettacolo sia stata negata, revocata o sospesa;
  • vi sia stata reiterazione dell’attività abusiva di pubblico spettacolo all’interno di un esercizio autorizzato a svolgere attività diversa.

Poi, per il caso rappresentato nel quesito, potrebbe rilevare anche la questione relativa alla mancanza dell’autorizzazione ex art. 80 T.U.LL.P.S. del luogo di pubblico spettacolo (reato previsto dall’art. 681 c.p.).

In sintesi, la violazione dell’art. 68 TULLPS e 666 c.p. comporta:

  • sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549;
  • pagamento in misura ridotta: non ammesso;
  • sanzioni accessorie: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Si ricordi che l’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.

13 dicembre 2022         Elena Conte

 

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