Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiCon la presente si richiede una consulenza riguardante l’assenza di una PO a partire dal mese di febbraio 2021 per maternità anticipata e rientrante al lavoro nel mese di gennaio 2022. Chiedo se sia corretto escludere la dipendente dalla valutazione delle performance per l’anno 2021 e pertanto escluderla anche dalle progressioni economiche per circa 3 anni in quanto le stesse si basano sulle valutazioni performance del triennio.
L’art. 9, comma 3, del D.Lgs n. 150/2009, dispone chiaramente che “I periodi di congedo per maternità, paternità e parentale non vengono considerati ai fini della valutazione della performance individuale”.
Oltretutto, il periodo di assenza che viene indicato impedisce qualsiasi possibilità di valutazione per l’anno 2021 in considerazione sia della presumibile mancata assegnazione degli obiettivi e sia perché la valutazione dei comportamenti per un periodo di tempo così limitato (solo un mese di presenza) non risulterebbe apprezzabile. Peraltro, anche nella ipotesi che gli obiettivi fossero tati assegnati nel mese di gennaio non sarebbe comunque ipotizzabile alcun contributo da parte della dipendente per il loro raggiungimento.
Relativamente alle progressioni economiche in applicazione dell’art. 16, comma 3, del CCNL 21.5.2018 si deve tenere conto delle valutazioni della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto. Per cui l’assenza di una annualità inciderà sulla media ma non implica che la dipendente debba essere esclusa dalla procedura selettiva per l’attribuzione della progressione economia.
Con il nuovo CCNL 16.11.2022 viene previsto che le progressioni economiche all’interno delle aree (cosiddetti “differenziali stipendiali”) possano essere riconosciute all’esito di una procedura selettiva che prevede tra i criteri la “media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità”; per cui per le future progressioni economiche si terrà conto delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico.
13 dicembre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5174, sintomo n. 5284
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 15 aprile 2025, n. 3258
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 21 maggio 2025
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