Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe: le disposizioni in materia di lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 28 febbraio 2023
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente ha richiesto di poter prestare l’attività lavorativa in smart working, sulla base del decreto milleproroghe, in quanto ha figli di età inferiore a 12 anni. La regolamentazione del lavoro agile non è stata ancora approvata in quanto soggetta a concertazione coi sindacati, pertanto si chiede se sia attualmente possibile accettare la richiesta del dipendente.
Mentre risultano disposizioni che consentono il lavoro agile ai lavoratori fragili (art. 23 bis del D.L. n. 115/2022 che ha prorogato al 31.12.2022 il termine previsto dall’art. 10, comma 1ter del D.L. n. 24/2022), non risultano disposizioni, analoghe a quelle previste per il settore privato, per i genitori di figli di età inferiore ai 14 anni.
Per il resto non ci sono dubbi sul fatto che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sia possibile, nel rispetto delle condizionalità di seguito esposte, della volontarietà (che trova nell’accordo individuale la fonte) e indipendentemente dall’adozione del POLA e ogni altra forma di regolamentazione interna che può aiutare ma non è una condizione imprescindibile per il lavoro agile.
Il lavoro agile è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sulla base di un accordo individuale tra le parti, senza vincoli di orario. Spetta all’accordo individuale definire gli aspetti legati a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa incluse le modalità di controllo della medesima.
Il lavoro agile può essere attivato nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL 16.11.2022.
L’accordo individuale deve, tra l’altro, disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza.
Quanto sopra esposto depone nel senso di prestazione lavorativa in modalità agile su base giornaliera e che di norma la dotazione informatica deve essere fornita dall’amministrazione, salvo accordo tra le parti nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei sistemi informativi interni.
Il nuovo CCNL 16.11.2022 ha affidato al confronto sindacale “i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi”. Si ricorda che il confronto è una modalità relazionale che non prevede l’accordo e che implica che al termine dei 30 giorni di confronto l’amministrazione riprende in toto la propria autonomia decisionale in applicazione delle norme del medesimo contratto (art. 63 e ss.).
14 dicembre 2022 Angelo M. Savazzi
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