Notifiche a persone decedute ed eredi

Risposta del Dott. Stefano Paoli

Quesiti
di Paoli Stefano
16 Dicembre 2022

Ho ricevuto due richieste di notifiche atti a nome di persone decedute ed eredi. Entrambe non citano i nomi degli eredi destinatari.

La destinazione di una cita "nome e cognome defunto e per esso eredi collettivamente ed impersonalmente" ed è indicato l'indirizzo. La destinazione dell'altra cita "agli eredi e nome cognome defunto" ed è indicato l'indirizzo.

CHI DEVE EFFETUARE LA NOTIFICA? La guida per il messo comunale in mio possesso in riferimento alle notifiche ai destinatari defunti e loro eredi cita che in specifiche ipotesi come sopra descritto, le notificazioni sono di competenza dell'Ufficiale Giudiziario. Gli enti che mi richiedono la notifica asseriscono che ultimamente i messi comunali si occupano di tali notifiche, ma nessuno mi indica una norma scritta.

Risposta

In relazione alle notifiche ai soggetti defunti bisogna distinguere in relazione alla tipologia di atto da notificare. Infatti, se l’atto da notificare è di natura tributaria si applica l’art. 65 Dpr. n. 600/73 mentre per quanto attiene quelli di natura amministrativa niente dispone il Codice di Procedura Civile.

Ovviamente se l’ente notificante è a conoscenza del nome degli eredi, la notifica deve essere eseguita a questi ultimi.

Ricordo che il Comune non deve “ricercare” gli eredi del de cuius ma sono questi che devono comunicare all’ente il proprio status.

Come detto, per gli atti diversi da quelli tributari, Il Codice non dispone in merito e, in dottrina, sono state considerate due ipotesi operative. La prima ritiene che tali notifiche devono essere fatte eseguire dagli ufficiali giudiziari, la seconda, invece, sostiene che la notifica dell'atto eseguita nei confronti di un soggetto deceduto è da reputarsi come giuridicamente inesistente e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici, ivi compresa l'interruzione del decorso della prescrizione del diritto di credito, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla temporanea assenza, all'irreparabilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto.

L’art. 65 cit., invece, prevede che, la notifica degli atti intestati al defunto deve essere, qualora non si conoscano le generalità degli eredi, effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni, non abbiano comunicato al Comune il proprio status.

Analoga procedura deve essere seguita anche in caso di notifica di un atto giudiziario.

Infatti, la notifica indirizzata al defunto è illegittima. Non si può spedire una raccomandata ad un soggetto che non esiste più, ossia indicando il suo nome e cognome sull’intestazione della lettera. I familiari conviventi non avrebbero del resto alcuna legittimazione a ricevere un atto che non è a questi indirizzato.

Ricordo che le notifiche degli atti amministrativi rientra nelle competenze del messo comunale mentre la notifica degli atti tributari deve essere effettuata dai messi notificatori debitamente abilitati ai sensi di legge.

Di conseguenza, fatta questa precisazione, ritengo, in conclusione, che:

  • per le notifiche degli atti tributari si deve eseguire ai sensi dell’art. 65 Dpr. 600/73;
  • per le notifiche relative agli atti amministrativi si può ricorrere all’attività degli ufficiali giudiziari ma qualora il Comune effettui la notifica degli atti di cui trattasi con la c.d. “busta verde”, la notifica può essere effettuata anche dai messi comunali come sopra evidenziato.

12 dicembre 2022         Stefano PAOLI

 

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