Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Violazione degli orari di apertura delle sale giochi: legittima la sospensione dell’attività
Marco Massavelli
Importante intervento del TAR Lombardia- Milano, in tema di disciplina degli orari di apertura delle sale giochi.
Venivano effettuati accertamenti in diverse situazioni relativamente all’apertura del locale, e si verificava che il medesimo era rimasto sempre aperto oltre i limiti di orario stabiliti da apposita disciplina comunale a tutela dell’ordine sociale e della sapute pubblica.
Il Comune quindi adottata provvedimento di diffida, prima, e, successivamente, di sospensione dell’attività per cinque giorni.
Sulla legittimità di tale provvedimento è intervenuto, appunto, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 661, del 17 marzo 2017, che ha confermato l’operato degli Uffici Comunali.
Come procedere, quindi, nel caso di accertamento della violazione dell’ordinanza comunale sigli orari di apertura delle sale giochi?
Rientrano nella nozione di "pubblico servizio" di cui all'articolo 50, comma 7, decreto legislativo n. 267/2000 anche le attività di intrattenimento espletate all'interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di “gioco lecito”: infatti, il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 14 del 2017)
Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'articolo 50, comma 7, citato, come “pubblici esercizi”, di talché per dette sale il sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, qualora le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794).
In relazione alle sale giochi, quindi, l’Amministrazione comunale ha il potere di sospendere l’esercizio dell’attività? Tale potere potere non è attribuito solo all’autorità di Pubblica sicurezza?
In realtà, è necessario evidenziare che la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'articolo 117, comma 2, lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex articoli 3 e 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 5. Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
La disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme; pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. h), Cost. (cfr., in particolare, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794).
Inoltre, la titolarità del relativo potere di ordinanza comporta, da parte del Sindaco, un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell'individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle finalità perseguite, senza previa fissazione di vincoli da parte del Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. V, primo agosto 2015, n. 3778).
L’ordinanza di sospensione dell’attività della sala giochi si fonda, di regola, essenzialmente sull’abuso del titolo da parte del suo titolare, ai sensi degli articoli. 9 e 10 TULPS.
TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Art. 9
Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve
osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 10
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
In proposito, è stato affermato che “È legittima la sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 t.u.p.s. (r.d. n. 773 del 1931), non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato” (Cons. Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7185).
Nel caso in cui si accertino una pluralità di violazioni, in tempi e con sopralluoghi diversi, a distanza di tempo l’uno dall’altro, è invocabile l’articolo 8bis, legge 689/81, a propria difesa, assumendo assumendo l’impossibilità di configurare una recidiva nel caso di pagamento in misura ridotta, nonché l’impossibilità di configurare il cumulo materiale delle sanzioni nel caso di commissione di più violazioni con un’unica condotta?
Art. 8-bis
Reiterazione delle violazioni
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
Sul punto, considerate le plurime violazioni della disciplina comunale sull’orario di apertura delle sale giochi poste in essere con più azioni, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative, per la quale la norma di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni, nella sola ipotesi di violazioni plurime ma commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale), non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di violazioni commesse con più azioni od omissioni (concorso materiale) senza che possa ancora ritenersi applicabile a quest'ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati (cfr., per tutte, Cass. Civ., SU, 28 luglio 2016, n. 15669).
Da un punto di vista operativo, quindi, come procedere?
Gli agenti operanti effettuato il sopralluogo, dovranno applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, come prevista dall’ordinanza comunale, a norma dell’articolo 7bis, decreto legislativo n. 267/2000.
La sanzione amministrativa pecuniaria dovrà essere applicata ogniqualvolta si accerti la violazione degli orari di apertura della sala giochi, come definiti nell’apposito provvedimento del Comune.
Il Comando da cui dipendono gli agenti accertatori dovrà inviare al SUAP apposita comunicazione, allegando copia dei verbali di accertamento delle violazioni, al fine dell’applicazione, con apposito provvedimento del Responsabile del SUAP, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività per un tempo determinato.
15 gennaio 2018
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Corte Costituzionale – Sentenza 22 maggio 2025, n. 68 e comunicato stampa
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