Termini pagamento fatture d'acquisto

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
14 Dicembre 2022

Con il nuovo portale AREA RGS si possono comunicare le scadenze delle fatture d'acquisto e la scadenza massima non può superare i 60 giorni. Abbiamo le fatture di Marche Multiservizi con cui abbiamo accordi di pagare dopo 180 giorni. E' possibile comunicare una scadenza così lunga?

Risposta

Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l’Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. La Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi di performance (milestone e target), fissati nell’ambito di un cronoprogramma di attuazione, fra i quali il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024. Ai fini della verifica dei predetti obiettivi, sono stati definiti precisi criteri operativi di misurazione (operational arrangements) basati su indicatori elaborati sui dati della piattaforma dei crediti commerciali - PCC.

Con riferimento al quesito del gentile lettore, allo stato attuale e in assenza di precise indicazioni in merito,  la normativa non consentirebbe un differimento di tale portata in relazione al pagamento delle fatture. Presumibilmente, la fretta da parte dell’esecutivo di Governo  di arrivare ai finanziamenti del PNRR con l’assunzione di impegni che a parere di chi risponde nella pubblica amministrazione saranno difficilmente raggiungibili in tempi così rapidi, non ha fatto considerare situazione come quella esposta nel quesito.

Va anche considerato che nel caso in esame il pagamento nei 180 giorni è il risultato di un accordo tra due soggetti che,  a parere di chi risponde,  non può essere oggetto di contestazioni.

La Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato il servizio dedicato alla comunicazione dello stock del debito, sulla nuova piattaforma dei servizi RGS denominata AreaRGS (http://areargs.rgs.mef.gov.it ). Tale nuova piattaforma è stata realizzata con l’obiettivo di fornire un unico accesso alle funzionalità delle numerose applicazioni che la RGS mette a disposizione degli utenti. Il servizio dello “stock del debito” consente agli utenti registrati sul sistema PCC, in qualità di responsabili e incaricati, di consultare i dati sul debito risultante dalla piattaforma e di comunicare l’importo dello stock del debito commerciale residuo scaduto rilevato dai propri sistemi contabili al 31 dicembre dell’anno. Al riguardo, si segnala l’opportunità di provvedere alla comunicazione dello stock del debito residuo scaduto, qualora l’importo elaborato dal sistema PCC differisca da quello desunto dalle proprie scritture contabili, avendo cura di completare le attività di allineamento delle informazioni sulle singole fatture.

Per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 del PNRR è opportuno segnalare che la stessa sarà effettuata sia con riferimento all’indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all’indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero).

La Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 17 , del 7 aprile 2022,  ha affermato che in considerazione del fatto che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, ad eccezione degli Enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo n. 333/2003 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento.

Afferma la circolare della Ragioneria  che,  in ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

9 dicembre 2022           Federico Gavioli

 

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