Procedimento cambio residenza/abitazione

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
15 Dicembre 2022

Effettuato un cambio di residenza/abitazione, per legge il procedimento amministrativo prevede 45 gg per espletare i dovuti accertamenti e definire la modifica. Si chiede come procedere nel caso in cui siano trascorsi i 45 giorni ma non sia pervenuto il verbale di accertamento espletato da parte della polizia municipale, nonostante sia stato effettuato un sollecito prima della scadenza dei termini. Si chiede inoltre cosa disponga la normativa qualora all’ufficio pervenga l’accertamento negativo dei vigili ben oltre i 45 giorni e nel frattempo la pratica sia stata formalizzata con esito positivo in base al principio del silenzio-assenso.

Risposta

Art. 5. Cambio di residenza in tempo reale: “1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni “.

Sono quindi state apportate al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della legge n. 241/1990. Il nuovo comma 9 prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (nella precedente formulazione il comma 9 si limitava a stabilire che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale). La responsabilità viene dunque esplicitata sia nel profilo contabile che in quello disciplinare ed estesa al funzionario.

Vengono inoltre aggiunti nuovi commi all’art. 2 della legge 241/1990, ai sensi dei quali, rispettivamente:
- l’organo di governo deve individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al
funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione (comma 9-bis);

Per la fattispecie l’agente accertatore dovrà giustificare per iscritto l’inadempienza (ricordo che per i procedimenti di iscrizione anagrafica l’ufficiale di anagrafe può proporre l’apertura di un procedimento disciplinare anche nei confronti di un agente di P.L. e il Comandante ha l’obbligo di prenderlo in considerazione procedendo in senso positivo o prevedendone l’archiviazione ma comunque dandone sempre comunicazione ufficiale all’ufficiale di anagrafe).

Nel caso l’accertamento pervenga all’ufficio oltre i 45 giorni e dovesse essere negativo occorrerà avviare un procedimento in autotutela ed annullare il procedimento d’iscrizione ripristinando le precedenti condizioni di residenza. Nel caso ciò non fosse possibile sarà necessario avviare una pratica di cancellazione seguendo fedelmente i principi contenuti nella legge 241/90.

9 dicembre 2022           Roberto Gimigliano

 

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