Dossier del Referendum 2025: all’interno fasi del procedimento e operazioni di voto e di scrutinio
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiAll’ufficio anagrafe perviene una richiesta di cambio di residenza di un intero nucleo familiare all'interno dello stesso Comune. L' immobile attualmente risulta essere di proprietà dell'intestatario della scheda anagrafica familiare ma vi risulta residente un fratello, in carcere con condanna definitiva. Si chiede se sia possibile far spostare la residenza del fratello detenuto contro la volontà di quest'ultimo o se, in caso contrario, sia possibile non comprenderlo nello stato di famiglia.
Il trasferimento di una famiglia anagrafica è disciplinato dal regolamento anagrafico DPR 126/2015. Bisogna distinguere se il detenuto si trova in carcere in attesa di giudizio oppure perché stia scontando una pena definitiva come per il caso esposto. Infatti la normativa opera una netta differenza a seconda che lo stesso si trovi ristretto in carcere in attesa di giudizio di condanna o per scontare una pena definitiva.
Nel primo caso, si evidenzia che non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, del detenuto in attesa di giudizio di condanna definitiva. La residenza del detenuto e dell’internato è stabilita chiaramente dall’art. 10-bis del D.P.R. n. 126 del 17 luglio 2015 (nuovo regolamento anagrafico) che recita: «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). - 1. Non deve essere disposta, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: ... C) detenuti in attesa di giudizio.» In pratica, colui che si trova in carcere in via cautelare e non soggetto a sentenza definitiva di condanna non deve modificare la propria residenza, né può farlo qualcun altro al suo posto.
Diverso, invece è il caso del detenuto che è stato condannato all’espiazione della pena con sentenza definitiva (attenzione: anche di primo grado, ovvero impugnabile con i mezzi di gravame previsti dal codice di procedura penale). In questo caso opera la previsione del comma 4 dell’art. 45 dell’ordinamento penitenziario, e quindi il detenuto ha facoltà di richiedere il cambio di residenza, fissandolo proprio nel luogo ove sta scontando la pena, quindi nella convivenza della struttura carceraria. Si tratta, come specificato, di un diritto del detenuto e non di un obbligo! Ciò significa che questi mantiene salvo il suo diritto a conservare la residenza nel Comune in cui egli era iscritto prima della sentenza di condanna e della restrizione carceraria.
Nel caso in cui l’abitazione non sia più nella disponibilità del soggetto detenuto, l’iscrizione nella convivenza delle carceri diviene “un obbligo” e “un diritto” in quanto l’iscrizione anagrafica è indispensabile per il riconoscimento dei diritti di ogni cittadino.
L’Istat a preciso quesito, ha fatto presente che, a norma dell'art. 9 del vigente regolamento anagrafico, «Il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta di regola anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti purché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8 (tra cui detenuti in attesa di giudizio)».
Se il detenuto è stato giudicato, occorre quindi promuovere l'iscrizione anagrafica con le modalità già esposte.
6 dicembre 2022 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2395, sintomo n. 2422
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 4 giugno 2025
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INPS – Circolare 19 maggio 2025, n. 92
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