Trascrizione degli atti di nascita e degli interessati a cui va apposta l’annotazione di cittadinanza
Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiRiceviamo dal Consolato di Londra un certificato di nascita da trascrivere; il padre del bambino è cittadino italiano iscritto all'Aire mentre la madre è Pakistana. I due genitori risultano coniugati in anagrafe e in ANPR ma il loro atto di matrimonio non è mai stato trascritto.
Tra gli allegati alla richiesta di trascrizione dell'atto di nascita è presente un modulo di richiesta di trascrizione firmato da entrambi i genitori, in cui dichiarano di essere tra loro coniugati.
Si chiede se sia possibile procedere con la trascrizione del certificato di nascita anche se da esso non si desume chi ha reso la dichiarazione di nascita e se nel caso in esame sia corretto parlare di filiazione nel matrimonio, in considerazione della mancata trascrizione nei registri di stato civile italiano dell’atto di matrimonio.
Se l’evento nascita fosse avvenuto in Italia, l'ufficiale dello stato civile nel ricevere la dichiarazione di nascita verbalizza quanto riferito dal o dai dichiaranti che assumono la responsabilità della veridicità di quanto comunicato. Nessuna verifica in merito allo status dei genitori dev'essere fatta.
L'attività assegnata in questo caso all'ufficiale dello stato civile è definita nel Massimario per l'ufficiale dello stato civile (ediz. 2012) nel modo seguente: "La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, all’identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità. Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, essa è un atto dovuto nei confronti del bambino: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti“.
L'atto di nascita è formato su dichiarazione di parte e, in tale particolare momento, l'ufficiale di stato civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte a prescindere da quanto risultante in anagrafe. Si ritiene pertanto che, nel caso specifico, l'atto di nascita formato all’estero come filiazione all’interno del matrimonio possa essere trascritto nei registri dello stato civile a prescindere dal fatto che l’atto di matrimonio dei genitori sia stato trascritto.
La documentazione relativa al matrimonio celebrato all’estero potrà essere consegnata dall’interessata in un secondo tempo per la trascrizione nei registri dello stato civile ed il successivo aggiornamento anagrafico.
5 dicembre 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2390, sintomo n. 2417
Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai
Risposta al quesito della Dr.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale