Nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello 1 febbraio 2023, n. 1
Cassazione Penale, Sez. III penale , 05 luglio 2017, n. 32358 - Omessa verifica della manutenzione di una scuola materna comunale.
Individuazione del datore di lavoro all’interno della pubblica amministrazione
Sanzionabilità o meno di un sindaco per la carente manutenzione di una scuola materna -
" L'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008, prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali "poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza.
Da tale complesso normativo, deriva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa (Sez. 3, n.47249 del 30/11/2005, Rv. 233017). E la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 2862 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258374; Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Rv. 248349). Più in particolare, si è affermato che il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del d. Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 6370del 07/11/2013, dep. 11/02/2014, Rv. 258898).
Ne consegue che, qualora l'organo politico dell'ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza."
In sintesi l’organo politico di un ente locale (il sindaco quale capo dell’amministrazione)risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro qualora non ha provveduto a individuare un dirigente competente e dotato in concreto degli autonomi poteri di gestione, decisionali e di spesa.
L’art.18, comma 3 del TUS (d.lgs.81/08) da luogo spesso a delle gerarchie di responsabilità, di difficile interpretazione. Per esempio, in un istituto scolastico, anche per effetto dell’autonomia scolastica, la posizione di garanzia relativa alla sicurezza del personale dipendente e degli studenti è in capo al dirigente dell’istituto stesso che è considerato, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, datore di lavoro. Tuttavia in forza dell’articolo citato c’è una sorta di traslazione della responsabilità, nel senso che nel caso in sentenza, siamo in una scuola materna comunale nella quale sono state riscontrate delle deficienze di manutenzione la cui responsabilità è stata addebitata al sindaco dell’amministrazione comunale.
La norma citata prevede esplicitamente che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per consentire la sicurezza dei locali e delle strutture sono a carico delle amministrazioni tenute, per effetto di misure e convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, essendo assolti, in base al citato D. Lgs. n. 81/2008 da parte del dirigente delle scuole medesime con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico e cioè l’amministrazione comunale nel caso in esame.
Il sindaco, aveva, correttamente, in nome della separazione dei poteri, invocato la distinzione fra ruolo politico e quello amministrativo, è stato individuato quale responsabile della carenze di manutenzione riscontrate per non avere individuato appunto un soggetto competente fornito dei mezzi per esercitare in concreto le proprie funzioni e dei necessari poteri decisionali e di spesa. Lo stesso sindaco infatti nel caso in esame non ha fornito prova concreta del conferimento di tali autonomi poteri per porre in atto una regolare manutenzione tecnica a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici.
Il Tribunale ha condannato il Sindaco di un Comune alla pena dell'ammenda per aver omesso di attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di una scuola materna comunale venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Avverso la sentenza il Sindaco ha interposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione all'avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona di un dirigente comunale per cui tale soggetto, ad avviso della difesa, sarebbe stato l'unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 107 del TUEL (d. ggs. n. 267 del 2000).
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, dal momento che il sindaco non ha contestato il fatto nella sua materialità, limitandosi ad affermare che la responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale. Orbene, ha sostenuto la suprema Corte, è ben vero che tale principio è sacramentato nell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, perché tale disposizione attribuisce «ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti» e stabilisce che questi «si uniformino al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (comma 1).
Si aggiunge, altresì, con il comma 2, che spettano «ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108». Tra tali compiti rientra, certamente, con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che l'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del TUS (d. ggs. n. 81 del 2008), prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali "poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza.
La Corte di Cassazione, per costante giurisprudenza, ha ribadito che, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituiti dall’ente locale, deve intendersi per datore di lavoro il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa e la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa. Più in particolare, si è affermato che ”il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del D Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa”. Ne consegue che, qualora l'organo politico dell'ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
In conclusione, il giudice di legittimità ha concluso che questi principi si collegano alla circostanza dedotta in causa, tuttavia la difesa non ha fornito in concreto alcuna prova né dell'effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale a nessun dirigente né di quali siano l'oggetto e i limiti di tale eventuale conferimento, né della disponibilità da parte del dirigente di autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cassazione Penale, Sez. III penale , 05 luglio 2017, n. 32358 -
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Udienza: 17/01/2017
Fatto
1. - Con sentenza del 17 febbraio 2015, il Tribunale di Vibo Valentia ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, 55, comma 5, lettera c), 64, comma 1, lettera c), 68, comma 1, lettera b), deldecreto legislativo n. 81 del 2008, per avere, nella sua qualità di Sindaco di un Comune, quale datore di lavoro, omesso di attuare le misure necessarie al fine di verificare che i luoghi di lavoro (scuola materna comunale) venissero sottoposti alla regolare manutenzione tecnica ed eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati, tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione all'avvenuta individuazione, da parte del Comune, del responsabile del servizio scuole, nella persona del dirigente comunale P.R.. Tale soggetto sarebbe - ad avviso della difesa - l'unico responsabile delle omissioni oggetto di contestazione, in ossequio al principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e gli organi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Diritto
3. - Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non contesta il fatto nella sua materialità, limitandosi ad affermare che la responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo al solo soggetto dirigente del Servizio scuole comunale, P.R., per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale.
3.1. - Non vi è dubbio che tale principio sia espressamente affermato dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, perché tale disposizione attribuisce «ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti» e stabilisce che questi «si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo» (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2, spettano «ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108». E a ciò deve aggiungersi, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, che l'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008, prevede che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali "poteri di gestione" quelli conferiti con deliberazione dell'amministrazione di appartenenza.
Da tale complesso normativo, deriva, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che, in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa (Sez. 3, n. 47249 del 30/11/2005, Rv. 233017). E la condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 2862 del 17/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258374; Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010, Rv. 248349). Più in particolare, si è affermato che il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex art. 2, lettera b), del d. Lgs. n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa (Sez. 3, n. 6370 del 07/11/2013, dep. 11/02/2014, Rv. 258898). Ne consegue che, qualora l'organo politico dell'ente locale sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l'onere della prova dell'esistenza di un soggetto dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
3.2. - Non vi è dubbio che tali principi si attaglino, in astratto, anche alla fattispecie qui in esame. Nondimeno, deve rilevarsi che la difesa non ha fornito in concreto alcuna prova né dell'effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale a P.R., né di quali siano l'oggetto e i limiti di tale eventuale conferimento, né della disponibilità da parte del dirigente di autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici. Ci si limita infatti ad asserire che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione tali circostanze, senza richiamare gli atti dai quali le stesse sarebbero emerse. Anzi, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la difesa ha espressamente rinunciato proprio all'audizione di P.R., soggetto dalla stessa indicato quale dirigente responsabile della sicurezza sul lavoro nel settore scolastico e, di conseguenza, della contestata omissione. La lamentata mancanza di motivazione della sentenza impugnata risulta, dunque, insussistente.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello 1 febbraio 2023, n. 1
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello 20 dicembre 2022, n. 3
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello 26 ottobre 2022, n. 2
INAIL – 26 maggio 2022
Conferenza Unificata – Report seduta 11 maggio 2022
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale