Inumazione ceneri a terra vicino ad una salma in comune sito nella Regione Veneto
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiGli eredi di un defunto deceduto in data 24/12/2020 desidererebbero disperdere le ceneri in mare. Il defunto è stato cremato per volontà dello stesso, espresso su dichiarazione degli eredi all'epoca del decesso, i quali affermano che all’epoca non fossero a conoscenza della possibilità di disperdere le ceneri. Ad oggi l'urna cineraria si trova l'abitazione della moglie del defunto. La normativa regionale della Reg, Sicilia n. 18/2010 all'art.3 fa riferimento al rispetto della volontà del defunto, pertanto si chiede se, in base alle informazioni fornite, sia possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Si può ritenere sufficiente una dichiarazione degli eredi? Si chiedono inoltre eventuali riferimenti normativi aggiornati.
Considerato che la dispersione di persona deceduta in Sicilia può avvenire solo sulla base di espressa volontà del defunto (articolo 3 della Legge Regionale n. 18 del 17 agosto 2010), diciamo che i parenti “non possono cambiare idea” e chiedere l’autorizzazione a disperdere quelle ceneri di cui 2 anni fa hanno chiesto l'affidamento sulla base di una volontà del defunto dichiarata all’epoca dai parenti stessi, perché dovrebbero dichiarare “ora” che la volontà del de cuius era quella che le sue ceneri venissero disperse. Tale richiesta potrebbe essere accolta, secondo il mio parere, soltanto se emergesse – ora – una volontà alla dispersione da parte del defunto, volontà che dovrebbe essere debitamente documentata e per questo inconfutabile (ad es. rinvenimento di uno scritto, iscrizione alla So.Crem. con scelta di dispersione, ecc).
La sola dichiarazione dei familiari che in vita il loro parente aveva espresso la volontà che le sue ceneri venissero disperse confliggerebbe, infatti, con la volontà per l’affidamento manifestata all’atto della morte, con la naturale conclusione che una delle due sarebbe mendace (e le dichiarazioni mendaci andrebbero punite penalmente).
Si rammenta che per ottenere l’affidamento la moglie affidataria aveva sottoscritto il modulo nel quale, tra l’altro, aveva dichiarato di essere stata informata che, nel caso avesse inteso recedere dall’affidamento delle ceneri, sarebbe stato tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.
Pertanto, nel caso concreto, secondo il mio parere, in mancanza di una dimostrazione oggettiva della volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri, è possibile la sola dispersione nel cinerario comune all’interno del cimitero in seguito alla rinuncia all’affidamento presentata dall’affidatario al proprio Comune di residenza.
5 dicembre 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2388, sintomo n. 2415
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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