Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino filippino residente in questo Comune ha contratto matrimonio nella Repubblica delle Filippine con cittadina filippina. Con sentenza del Tribunale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tenendo conto che la sentenza di divorzio non viene riconosciuta nello stato delle Filippine e pertanto sull'atto di nascita non risulta l'annotazione di tale divorzio, si chiede se il cittadino può contrarre secondo matrimonio in Italia con cittadina Italiana.
Se il cittadino filippino è in grado di esibire il nulla osta ai sensi dell’art. 116 cod. civ., si potrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio e al successivo matrimonio; se invece questa persona non fosse in grado di esibire il nulla osta, poiché per la Repubblica delle Filippine il divorzio non è riconoscibile, allora Codesto ufficio dovrà emettere provvedimento di rifiuto, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 396/2000, adeguatamente motivato e il Tribunale, adito dall’interessato (che dovrà opporsi al rifiuto se vuole contrarre matrimonio in Italia) deciderà sulla opposizione al rifiuto e, se ritenuto possibile, autorizzerà la celebrazione del matrimonio.
5 dicembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2387, sintomo n. 2414
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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