Recupero dall'affidatario spese per software e collegamenti telematici necessari per le attività di riscossione delle entrate
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSalve, sono un DSGA FF di un istituto comprensivo che si compone di 15 plessi. L'istituto sta procedendo alle attività di censimento e rinnovo inventariale.
Vista la complessità dell'Istituto che si articola in 15 plessi in un territorio montano, nonché le condizioni di sottorganico, il carico lavorativo abnorme al quale attualmente sono soggetti gli uffici di segreteria, unito ad un costante turnover sia sugli Assistenti Amministrativi che sui Collaboratori Scolatici; ci chiedevamo se fosse possibile esternalizzare l'attività ad una società esterna per concludere l'attività e garantirne il corretto proseguo.
Nel nostro ordinamento trova accoglimento il principio giuridico secondo cui l’esternalizzazione delle attività sarebbe consentito solo nel caso di constatata impossibilità o inidoneità della struttura pubblica a svolgere una determinata attività e che il ricorso alle prestazioni di soggetti estranei all’amministrazione può essere ritenuto legittimo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando nell’apparato burocratico strutture organizzative idonee e professionalità adeguate (Cfr. Corte dei Conti, fr., tra tutte, Sez. giur. Lazio 14 dicembre 2009, n. 1922 e 3 agosto 2010, n. 1598).
Detto in altri termini, risponde a principi di economicità e ragionevolezza la vigenza, in via generale, dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono, rendendosi ammissibile il ricorso a risorse esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni quali la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto dell'incarico. Ciò in quanto vige il principio per cui la pubblica Amministrazione, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto, evitando il ricorso a soluzioni troppo onerose in rapporto alle disponibilità di bilancio.
Quindi, nell'ambito dell’ordinamento giuridico non sussiste un generale divieto per la pubblica Amministrazione di ricorrere ad esternalizzazioni per l'assolvimento di determinati compiti; tuttavia, si può confermare che l’utilizzazione del modulo negoziale non può concretizzarsi se non nel rispetto dei generali obiettivi di razionalizzazione della spesa e garantendo le prerogative sindacali sul tema.
In altre parole, se non effettivamente necessitati da specifiche e contingenti esigenze, gli eventuali affidamenti potrebbero realizzare squilibri di competenze interne all’apparato amministrativo, dirigenziali e non, e una inevitabile diseconomicità, atteso che l’attività e le competenze proprie della dirigenza interna, per realizzare una “buona amministrazione”, devono vertere in maniera significativa sulla capacità organizzativa e gestionale delle strutture amministrative e della forza lavoro assegnate alle relative strutture.
Al riguardo si allegano due documenti la cui consultazione appare opportuna prima di assumere ogni iniziativa sul tema proposto.
1 dicembre 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2390, sintomo n. 2463
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Consiglio di giustizia amministrativa siciliana, sentenza 338 del 23 aprile 2025
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – 27 giugno 2025
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