Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione 133/2025/R/rif
ARERA - Deliberazione 15 APRILE 2025 176/2025/R/RIF
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiIn data odierna l’ufficio ha dovuto annullare un atto di conferma di separazione già stampato, in seguito alla mancata presentazione in comune dei cittadini. Si chiede se sia necessario annullare anche il precedente atto di dichiarazione di separazione risalente a 30 giorni fa.
L’ufficiale di stato civile non ha il potere di annullare un atto di stato civile. Questo potere è attribuito esclusivamente all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 95 d.P.R. n. 396/2000 (1. “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento”).
Naturalmente, la norma citata si riferisce ad un atto di stato civile chiuso dalla firma dell’ufficiale di stato civile. Nel caso specifico, poiché gli sposi non si sono presentati, dò per scontato che l’atto sia stato solamente stampato, ma non firmato dall’ufficiale di stato civile. Pertanto, non essendo detto atto chiuso, questo non è produttivo di effetti. Manca invece un adempimento fondamentale: infatti, alla data in cui i coniugi non si sono presentati si doveva formare l’atto di mancata conferma, utilizzando la formula 121-sexies. Quest’ultimo atto, dato che i coniugi non si sono presentati, viene firmato solamente dall’ufficiale di stato civile.
Mi permetto un consiglio pratico: mai stampare un atto prima che le parti si presentino, o meglio, mai preparare e stampare un atto prima che le parti si presentino.
1 Dicembre 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2385, sintomo n. 2412
ARERA - Deliberazione 15 APRILE 2025 176/2025/R/RIF
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - circolare n. 6 del 27 marzo 2025
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
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