Autenticazione sottoscrizione dell’accettazione della candidatura e soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione
T.a.r. per la Calabria, sezione I - Sentenza 2 maggio 2025, n. 787
Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiHo inviato ad un Comune una diffida ad adempiere riferita alla richiesta di rimborso spese per servizi effettuati dietro sottoscrizione di apposita convenzione. I termini di pagamento indicati nella diffida sono trascorsi senza che il Comune debitore abbia provveduto al trasferimento dei relativi fondi. Chiedo quale sia la procedura corretta per il proseguimento della pratica.
Preciso che, per quanto riguarda la natura e tipologia del contratto, lo stesso è stato approvato, con delibera del Consiglio Comunale, apposito protocollo d’intesa tra i Comuni di AAAAAAAA, BBBBBBBB e CCCCCCCCC, che disciplina il servizio trasporto scolastico, i costi, il servizio e la risoluzione.
Nel suddetto protocollo d’intesa era stabilito come termine di pagamento la data del 31/03/2022.
La parte che ha reso il servizio è Il Comune di AAAAAAAA e pertanto un ente pubblico.
Per “trasferimento dei relativi fondi” si intende il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Comune di CCCCCCCCC a favore del Comune di AAAAAAAA.
Considerato il mancato effetto dell’intimazione a seguito della scadenza del termine di pagamento stabilito, anche nel caso in cui i soggetti interessati siano due enti pubblici, la questione può essere gestita mediante le ordinarie procedure per il recupero di un credito: al netto di eventuali previsioni ad hoc stabilite dal contratto ai fini della risoluzione delle controversie tra le parti (che si invita a verificare se siano presenti), il Comune creditore per il recupero del dovuto può utilizzare sia le procedure stragiudiziali per la risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR, negoziazione assistita e mediazione), sia l’azione giudiziale.
Al fine di valutare la soluzione ottimale, è opportuno procedere alla nomina di un legale che tuteli le ragioni dell’ente e si occupi di tale recupero. Qualora non sia presente un’avvocatura interna, il professionista in questione dovrà essere individuato con le modalità stabilite dalle Linee Guida ANAC n. 12 sull’affidamento degli incarichi legali, e nel rispetto della normativa sul c.d. equo compenso (art. 13-bis L. n. 247/2012, ossia la legge professionale forense, che deve essere applicato dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, D.L. n. 148/2017, secondo cui “ La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”).
Si precisa che, nel caso di recupero di somme non eccedenti cinquantamila euro, l’art. 3 del D.L. 132/2014 stabilisce quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria il previo espletamento del procedimento di negoziazione assistita tramite avvocato (per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio l’utilizzo dell’avvocatura interna, qualora presente).
Anche il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 è astrattamente utilizzabile per cercare di comporre la controversia, ma in tale caso è facoltativo e non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento.
Qualora il credito sia certo, liquido ed esigibile, e dello stesso (come certamente sarà, trattandosi di pubbliche amministrazioni) si può fornire prova scritta, al fine di velocizzare la tempistica di recupero, è anche possibile procedere giudizialmente mediante ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. (eventualmente applicabile anche in caso di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 118 c.p.a., stante che la controversia dovrebbe rientrare – salvo miglior valutazione del legale incaricato a seguito della concreta e documentale disamina della fattispecie - nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in virtù dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a. “1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: […] 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”) , al fine di cercare di ottenere quanto prima un titolo esecutivo da poter mettere in esecuzione per la realizzazione del credito che, in caso di mancata opposizione del debitore, diviene inoltre incontrovertibile al pari di una sentenza passata in giudicato: si segnala che, nel caso in cui sussistessero i presupposti per ricorrere a tale procedimento, è possibile procedere direttamente in via giudiziale, senza il previo esperimento obbligatorio della negoziazione assistita (art. 3, comma 3, lett. 1, D.L. n. 132/2014).
30 novembre 2022 Alessandro Rizzo
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